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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31088/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato del settore spettacolo aveva chiesto il ricalcolo della quota B del trattamento di quiescenza, sostenendo che non dovesse applicarsi il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La corte d'appello aveva accolto la domanda e dichiarato l'obbligo dell'INPS di pagare le differenze pensionistiche. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale non era stata abrogata, né espressamente né per incompatibilità, e che quindi doveva continuare ad applicarsi anche nel calcolo della quota B della pensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 da iscritti al Fondo anteriori al 31 dicembre 1995, non si computano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha escluso che tale limite sia stato abrogato, anche per incompatibilità, dalla disciplina successiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, le retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale legale non possono essere prese in considerazione ai fini pensionistici.
  • Un limite alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato da una disciplina speciale non si considera abrogato per il solo fatto che intervenga una normativa successiva sulla medesima materia, se le due discipline sono compatibili e il limite resta coerente con l'assetto complessivo del sistema.
  • La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, in un sistema previdenziale speciale più favorevole, può essere letta come elemento strutturale della disciplina e non come regola superabile per via interpretativa in assenza di una chiara volontà abrogativa.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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