Cassazione Penale, Sentenza n. 34297/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Lecce aveva confermato la condanna dell’imputato, limitatamente ai delitti di contraffazione di documento di identificazione personale e sostituzione di persona, rideterminando la pena in un anno e un mese di reclusione ed escludendo le circostanze attenuanti generiche. I fatti, commessi a Casarano fino al 4 settembre 2017 ai danni della persona offesa, riguardavano la contraffazione della carta d’identità di quest’ultima mediante apposizione della fotografia dell’imputato e il successivo uso del documento per presentarsi come titolare e ottenere un finanziamento per l’acquisto di un televisore. Nel primo motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva indicato date diverse per il furto del documento, sostenendo che la contraddizione ne compromettesse la credibilità. Nel secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 477, 482 e 494 c.p., sostenendo che la sostituzione di persona fosse assorbita nella falsità in certificazione amministrativa perché le condotte erano unitarie e dirette a un unico scopo. Nel terzo motivo denunciava violazione dell’art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo insufficiente il richiamo ai precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: non si confrontava con la motivazione d’appello, che aveva respinto la ricostruzione difensiva, ed era comunque privo di decisività, poiché un eventuale contributo della persona offesa non avrebbe escluso la responsabilità dell’imputato, autore materiale dei reati. Il secondo motivo è stato rigettato: la clausola di riserva dell’art. 494 c.p. determina l’assorbimento soltanto quando un unico fatto ricade contemporaneamente nella previsione della sostituzione di persona e in quella di un’altra norma a tutela della fede pubblica; nel caso concreto vi erano invece azioni diverse e separate, prima la contraffazione della carta d’identità e poi il suo utilizzo, con conseguente concorso materiale. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: per negare le attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p.; la motivazione d’appello aveva richiamato due precedenti penali per delitti contro il patrimonio e in materia di armi. La condanna e la pena d’appello restano quindi ferme.
Norme richiamate
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, il delitto di sostituzione di persona, in virtù della clausola di riserva contenuta nella norma incriminatrice, è assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate.
La clausola di riserva dell’art. 494 c.p. comporta l’assorbimento solo se la medesima condotta costituisce contemporaneamente sostituzione di persona e altro reato contro la fede pubblica; quando le fattispecie derivano da azioni diverse e separate, i reati concorrono materialmente.
Nella fattispecie concreta si versa in una situazione in cui il ricorrente ha posto in essere una pluralità di fatti tramite azioni diverse e separate. Egli, infatti, prima ha contraffatto la carta d’identità di Donato Astore, apponendovi la propria fotografia, poi si è servito del documento così confezionato per trarre in errore il personale dell’esercizio commerciale Euronics sulla propria identità.
La contraffazione del documento e il successivo utilizzo per attribuirsi l’identità altrui costituiscono condotte distinte, rilevanti ai fini del concorso con il delitto di sostituzione di persona.
Nella fattispecie concreta si versa in una situazione in cui il ricorrente ha posto in essere una pluralità di fatti tramite azioni diverse e separate. Egli, infatti, prima ha contraffatto la carta d’identità di Donato Astore, apponendovi la propria fotografia, poi si è servito del documento così confezionato per trarre in errore il personale dell’esercizio commerciale Euronics sulla propria identità.
La contraffazione materiale del documento, commessa dal privato, è distinta dal successivo atto di presentarsi con esso come altra persona; tale autonomia delle condotte consente il concorso materiale con la sostituzione di persona.
È jus receptum che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
La decisione sulle attenuanti generiche può fondarsi sulla valutazione di un singolo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall’art. 133 c.p.; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione non contraddittoria.
È jus receptum che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche non è necessaria una valutazione analitica di tutti i parametri dell’art. 133 c.p.; può bastare l’esame dell’elemento ritenuto prevalente, compreso quello relativo alla personalità dell’imputato.
Massime di principio
- La clausola di riserva dell’art. 494 c.p. assorbe la sostituzione di persona in un altro reato contro la fede pubblica solo quando un unico fatto sia riconducibile a entrambe le fattispecie. Se la contraffazione del documento e il suo successivo uso per sostituirsi a un’altra persona sono realizzati con azioni diverse e separate, sussiste concorso materiale di reati.
- La censura in cassazione sull’attendibilità di una prova dichiarativa è generica se non si confronta con le ragioni della decisione impugnata; è inoltre priva di decisività quando l’eventuale circostanza dedotta non sarebbe comunque idonea a escludere la responsabilità dell’imputato quale autore materiale della condotta.
- Per riconoscere o negare le attenuanti generiche il giudice può attribuire rilievo prevalente anche a un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p. Il giudizio di merito è insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto dell’elemento valorizzato.
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