Cassazione Penale, Sentenza n. 16312/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per la contravvenzione prevista dall'art. 76 co. 3 d.lgs. n.159/2011 per essere rientrato, dopo un provvedimento di inibizione (foglio di via obbligatorio), nel Comune di Morbegno il 20/04/2016. In primo grado il Tribunale di Sondrio lo aveva ritenuto penalmente responsabile; la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la condanna ritenendo corretta l'inquadramento dell'imputato tra le persone indicate dall'art.1 co.1 lett. b) del d.lgs. 159/2011. In cassazione il difensore ha dedotto l'illegittimità del provvedimento amministrativo perché mancava la duplice intimazione prescritta (in particolare l'atto non avrebbe contenuto l'intimazione di fare rientro nel luogo di residenza), per cui il provvedimento sarebbe nullo e la condotta non integrerebbe il reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato, richiamando orientamento consolidato, che il foglio di via obbligatorio deve contenere la duplice prescrizione: l'intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune oggetto dell'ordine. La mancanza di una delle due prescrizioni è vizio essenziale che rende illegittimo l'atto e, di conseguenza, esclude la configurabilità del reato previsto dall'art.76 co.3 d.lgs. 159/2011. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.76 co.3
La norma sanziona penalmente il rientro dopo un provvedimento di allontanamento; tuttavia l'applicazione della sanzione presuppone che l'ordine amministrativo (foglio di via obbligatorio) sia formato correttamente. La Corte ha ritenuto che, in assenza delle prescrizioni essenziali dell'atto, la fattispecie penale non si realizza.
d.lgs. n.159 del 2011, art.1 co.1 lett. b)
Norma che definisce categorie soggettive rilevanti in tema di misure di prevenzione; la Corte di merito aveva inquadrato il ricorrente in tale categoria, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente il vizio formale dell'atto amministrativo rispetto a quell'inquadramento.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. I, n.13975 del 05/03/2020, rv 278821)
Principio interpretativo secondo cui il foglio di via obbligatorio deve contenere entrambe le intimazioni (rientro nel luogo di residenza e divieto di ritorno); la carenza di una prescrizione determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale ai fini della disapplicazione.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio richiede espressamente la duplice intimazione: il dovere di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune; la mancanza di una delle due prescrizioni configura un vizio essenziale.
- La configurabilità del reato di cui all'art.76 co.3 d.lgs. 159/2011 dipende dalla validità formale del provvedimento amministrativo su cui si fonda: un atto amministrativo nullo o incompleto esclude la rilevanza penale della condotta.
- Il giudice penale (e la Corte di legittimità) può rilevare d'ufficio l'illegittimità di un provvedimento amministrativo essenziale ai fini dell'accusa anche se il motivo non è stato espressamente dedotto in appello.
- Se il vizio formale è tale da escludere completamente la fattispecie tipica, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per insussistenza del fatto.
- In casi analoghi la difesa deve verificare e contestare la correttezza formale e procedurale del provvedimento amministrativo (contenuto minimo, intimazioni prescritte, motivazione) su cui si fonda l'accusa, perché l'accertamento di vizi essenziali può determinare l'esclusione della responsabilità penale.
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