Cassazione Penale, Sentenza n. 1953/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per occupazione abusiva di alloggio popolare e per danneggiamento della porta d'ingresso. Hanno dedotto: (i) violazione di legge per avere la Corte escluso l'esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod.pen., sostenendo che l'indigenza e le foto che attesterebbero la fatiscenza dell'abitazione dei genitori dimostrerebbero un pericolo attuale e la necessità della condotta; (ii) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che lo stato di necessità è applicabile solo se il pericolo è attuale e transitorio e se sussistono gli altri requisiti (assoluta necessità della condotta e inevitabilità del pericolo); nel caso concreto l'occupazione era finalizzata a esigenze abitative non transitorie e i ricorrenti non hanno provato l'impossibilità di reperire alternativa, per cui la sola condizione economica non è sufficiente. Sul secondo motivo la Corte d'appello ha valutato correttamente la non particolare tenuità dell'offesa, considerata la condotta violenta (sfondamento della porta) e l'assenza di urgenza; tale valutazione di merito non è manifestamente illogica. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Lo stato di necessità scrimina l'occupazione abusiva solo se il pericolo è attuale e transitorio e se ricorrono gli altri elementi della scriminante (assoluta necessità e inevitabilità del pericolo). La necessità abitativa stabile/non transitoria non legittima l'occupazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica quando l'offesa non sia di limitata gravità, tenendo conto della modalità e delle circostanze della condotta (es. violenza, danno, assenza di urgenza). La valutazione della tenuità è discrezionale e di merito.
art. 2 Cost.
Richiamato per sottolineare la rilevanza dei diritti fondamentali (es. diritto all'abitazione) ma senza risolvere automaticamente la scriminante: il richiamo non esonera dall'onere di dimostrare i requisiti dello stato di necessità.
Massime di principio
- Lo stato di necessità come scriminante per l'occupazione di immobili si applica solo per pericoli attuali e transitori; la ricerca di una soluzione abitativa stabile non giustifica l'occupazione abusiva.
- La mera condizione di indigenza o disagio economico non è di per sé sufficiente a provare l'inevitabilità del pericolo richiesta dall'art. 54 cod. pen.; è necessario dimostrare l'impossibilità concreta e immediata di reperire un'alternativa.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva della gravità dell'offesa e delle modalità della condotta; atti violenti o che hanno arrecato danno (es. sfondamento della porta) e l'assenza di urgenza ostano all'applicazione della tenuità.
- Le valutazioni di merito svolte da tribunali e corti d'appello su gravità del fatto, necessità e tenuità sono difficili da riformare in Cassazione, salvo che siano manifestamente illogiche o incongrue.
- Per ottenere successo in casi analoghi è opportuno documentare in modo preciso l'immediatezza e la transitorietà del pericolo, l'assenza di alternative concrete (con prove documentali/istruttorie), e scegliere modalità d'azione proporzionate e non violente; in assenza di tali elementi la scriminante e la tenuità difficilmente saranno riconosciute.
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