Cassazione Penale, Ordinanza n. 29106/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo tale somma equa in ragione delle questioni dedotte. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, con conferma sostanziale della condanna già pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 31 gennaio 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'imputato deduceva, in sostanza, tre profili: la censura alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, sostenendo una diversa versione difensiva centrata sulla propria presenza silente nell'abitazione; la contestazione del mancato corretto apprezzamento del vizio parziale di mente, che però risulta già riconosciuto; la doglianza sulla recidiva, ritenuta subvalente rispetto al vizio parziale di mente. La Corte di cassazione ha rilevato che tali deduzioni erano inammissibili perché meramente reiterative delle questioni già esaminate e correttamente risolte in appello, fondate su considerazioni personali prive di adeguati riscontri, e perché la censura sulla recidiva era generica e non considerava che in appello non erano stati neppure contestati i presupposti della recidiva stessa.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse questioni già dedotte in appello e già correttamente decise dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Le doglianze che contestano la ricostruzione del fatto sono inammissibili quando si risolvono in una diversa lettura personale degli elementi probatori, priva di concreti e validi riscontri.
- La censura sulla recidiva deve essere specifica e confrontarsi con i presupposti già accertati nei gradi di merito; una doglianza generica o non preceduta da contestazione dei relativi presupposti non supera il vaglio di ammissibilità.
- Il vizio parziale di mente, se già riconosciuto dal giudice di merito, non può essere utilmente contestato in cassazione con argomenti meramente assertivi o ripetitivi, se non attraverso una critica puntuale della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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