Cassazione Penale, Ordinanza n. 10163/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità per entrambi i reati; 2) violazione di legge sulla qualificazione del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta alla bancarotta preferenziale e non alla distrazione; 3) violazione di legge sulla qualificazione della bancarotta documentale, che secondo la difesa avrebbe potuto al più integrare un fatto colposo ex art. 217 l. fall.; 4) vizio di motivazione e violazione di legge sul nesso causale tra condotte e fallimento; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo rispetto al fallimento; 6) violazione di legge sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, l. fall., sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza e sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, in larga parte, assertivi, meramente alternativi rispetto alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, privi di specifico confronto con la motivazione impugnata e, per alcuni profili, manifestamente infondati. In particolare, ha escluso che fosse stato dedotto un travisamento della prova; ha rilevato la mancanza di specificità della censura sulla bancarotta preferenziale; ha considerato generiche le doglianze sulla bancarotta documentale e sul profilo soggettivo; ha affermato che per i delitti contestati non è richiesto il nesso causale tra condotta e fallimento; ha ritenuto infondate o generiche le censure su attenuante speciale, attenuanti generiche e pena, osservando anche che la pena detentiva era stata determinata nel minimo. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, ha condannato il ricorrente al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ... al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 217 legge fall.
mancata qualificazione della bancarotta documentale ai sensi dell'art. 217 legge fall.
la difesa invocava la riconduzione del fatto a una ipotesi meno grave di bancarotta semplice o comunque colposa, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 219, comma 3, legge fall.
mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall.
la doglianza sulla mancata applicazione dell'attenuante speciale è stata ritenuta generica e non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti se non si deduce specificamente un travisamento della prova o un vizio effettivo della motivazione.
- La censura per difetto di motivazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; in difetto di specificità, il motivo è inammissibile.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale non è richiesto, ai fini della responsabilità, un nesso causale tra le singole condotte e il fallimento, essendo sufficiente il compimento delle condotte tipiche con il relativo elemento soggettivo.
- Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, quando si limitano a prospettazioni generiche o assertive, non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- Le censure sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento di attenuanti devono misurarsi con la motivazione del giudice di merito; quando la pena è determinata nel minimo e la doglianza non evidenzia specifici errori, il motivo è manifestamente infondato o generico.
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