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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30425/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che ha confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio. Con unico motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato la sussistenza della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.lgs. n. 309/1990. Si lamenta che, nonostante il modico quantitativo di cocaina rinvenuto, la conservazione in luogo facilmente accessibile, l'assenza di denaro contante sequestrato e la natura sporadica e rudimentale dell'attività, la Corte non ha riqualificato il fatto nella fattispecie attenuata. Inoltre si eccepisce che il foglietto con nomi e cifre sarebbe riconducibile a numeri di partita IVA e non a una contabilità di spaccio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione, richiamando l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la sussistenza della lieve entità va valutata in modo globale e comparativo rispetto a tutti gli indicatori del comma 5. Nel caso concreto i giudici di merito hanno motivato la loro scelta evidenziando elementi di segno contrario alla lieve entità: strumenti per il confezionamento delle dosi, un foglietto con nomi e cifre interpretato come forma di contabilità, quantità complessiva di stupefacente e modalità di detenzione. Tali elementi, nel loro insieme, hanno portato a escludere la natura occasionale dell'attività e a valutare l'attività come continuativa e organizzata. Il rigetto è stato confermato come privo di errori logico-giuridici e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1-bis; art. 73, comma 5

    L'art. 73 comma 1-bis punisce la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il comma 5 disciplina l'ipotesi della "lieve entità", che richiede una valutazione complessiva e comparativa di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze; gli indicatori devono essere valutati unitariamente e possono compensarsi, ma il giudice deve motivare il percorso valutativo

  • Codice penale

    Rilevato come norma applicabile alla detenzione di armi o munizioni non autorizzata; nel caso è stata contestata la detenzione di tre proiettili

  • D.L. n. 137/2020

    Richiamato come riferimento procedurale relativo al trattamento del ricorso (menzione nella fase di discussione/procedura); non incide sul merito della vicenda sostanziale

Massime di principio

  • La sussistenza della "lieve entità" ex art. 73 comma 5 va valutata con una valutazione globale e comparativa di tutti gli indici normativamente previsti; nessun indicatore può essere considerato isolatamente decisivo senza il confronto con gli altri
  • Elementi quali strumenti per il confezionamento, annotazioni riconducibili a contabilità, modalità di detenzione e quantità complessiva dello stupefacente possono, valutati nel loro insieme, escludere la lieve entità e indicare attività continuativa e organizzata
  • Il rinvenimento di appunti con nomi e cifre può essere valutato come indice di contabilità legata allo spaccio, ma la difesa può provare l'interpretazione alternativa (es. partita IVA); tuttavia tale spiegazione dovrà essere efficace rispetto alla valutazione complessiva
  • La sola presenza di modico quantitativo o l'assenza di denaro contante non garantisce automaticamente l'applicazione della fattispecie attenuata se altri elementi segnalano organizzazione e professionalità
  • In sede di impugnazione per cassazione è necessario censurare in modo puntuale il percorso logico-giuridico del giudice e dimostrare che non è stata svolta la valutazione globale prevista; la Corte di Cassazione verifica soprattutto la correttezza del percorso motivazionale e non riconsidera liberamente le valutazioni di fatto
  • Quando un singolo elemento appare preponderante (es. strumenti e modalità di confezionamento molto eloquenti), il giudice deve comunque esplicitare perché tale elemento prevale sugli altri; la mancanza di questa esplicitazione può rendere la motivazione censurabile

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