Cassazione Penale, Ordinanza n. 02951/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna degli imputati per furto aggravato. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di due imputati per furto aggravato. In cassazione i ricorrenti deducevano, da un lato, violazione di legge e vizi della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse errata; dall'altro, censuravano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, mentre il secondo era non consentito e comunque manifestamente infondato, perché il giudice di merito aveva espresso una motivazione sufficiente e non illogica sul diniego delle attenuanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del titolo di reato confermato in appello.
art. 625, comma primo, nn. 2) e 5), c.p.
Norma sulle circostanze aggravanti del furto, richiamata per qualificare il fatto come furto aggravato.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma riferita agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; il giudice non è tenuto a prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o di diversa lettura delle prove.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se presenta vizi logici o giuridici effettivi; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare espressamente ogni deduzione difensiva.
- Quando i motivi di ricorso sono inammissibili e/o manifestamente infondati, la Corte può dichiarare l’inammissibilità con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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