Cassazione Penale, Ordinanza n. 35035/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dell’unico motivo, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 22 settembre 2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato un provvedimento della Corte d’appello di Torino deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per il mancato accertamento della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura era del tutto generica: a fronte della motivazione ritenuta adeguata e congrua del provvedimento impugnato, il ricorso non indicava gli elementi posti a fondamento della contestazione e non consentiva di individuare i rilievi né di esercitare il sindacato di legittimità. Il testo non precisa il reato contestato, la pena o ulteriori dettagli della vicenda.
Norme richiamate
il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta di accertare cause di proscioglimento; la Corte non ne esamina nel merito l’applicazione, poiché dichiara inammissibile il motivo per genericità.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
Il motivo d’impugnazione deve indicare gli elementi a fondamento della censura in modo da consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la mancanza di tali indicazioni determina la genericità del motivo.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo d’impugnazione che, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato, non indica gli elementi posti a fondamento della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Come è indicizzato
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