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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8367/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena invocata in primo grado e in appello; la Corte territoriale aveva ritenuto ostativa la previsione dell'art. 164, comma 2, n. 1, c.p., per la presenza di una precedente condanna a pena detentiva non sospesa; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute negate in ragione del fatto che l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere e non avrebbe fornito elementi favorevoli. La difesa aveva invece richiamato precedenti di legittimità (tra cui Hassan e Barzaghi), la risalente natura del precedente, l'espiazione della pena precedente, l'età all'epoca del fatto e la condotta successiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l'interpretazione dell'art. 164, comma 2, n. 1 c.p. operata dalla Corte d'appello: la presenza di una precedente condanna a pena detentiva non sospesa non costituisce, di per sé, ostativo alla sospensione condizionale quando la pena complessiva non superi i limiti dell'art. 163 c.p. Ha inoltre ritenuto illegittimo il rilievo fatto dalla Corte territoriale in ordine alla mancata confessione quale motivo unico per escludere le attenuanti generiche e ha ricordato che il silenzio non può essere assunto da solo come elemento decisivo contrario. Poiché la Corte d'appello non si è espressa sulle circostanze favorevoli prodotte dalla difesa (risalenza del precedente, espiazione, età, esclusione della recidiva, condotta successiva), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti la sospensione condizionale della pena e le attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per una nuova valutazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena non può essere concessa: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente abituale o contravventore abituale o professionale

    Non va inteso come divieto assoluto: la giurisprudenza e la Corte hanno affermato che la precedente condanna non impedisce la sospensione se la pena da infliggere, cumulata con quella precedente, non supera i limiti previsti dall'art. 163 c.p.; pertanto l'ostatività va valutata alla luce del cumulo e dei limiti di cui all'art. 163

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti massimi di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale; la valutazione dell'idoneità della sospensione deve confrontare la pena complessiva con questi limiti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il silenzio dell'imputato non può essere assunto come unico elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • La precedente condanna a pena detentiva non sospesa non esclude automaticamente la concessione della sospensione condizionale della pena: occorre valutare il cumulo delle pene e verificare che il totale non superi i limiti dell'art. 163 c.p.
  • Il giudice di merito deve motivare esplicitamente la valutazione di ostatività della sospensione condizionale, tenendo conto di eventuale espiazione della pena precedente, della natura e risalenza del precedente, e della eventuale esclusione della recidiva
  • La decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere non può essere usata da sola per negare le circostanze attenuanti generiche: il silenzio non è un principio giuridico ostativo alla concessione delle attenuanti
  • Se la difesa produce elementi favorevoli (età al fatto, risalente anteriorità del precedente, espiazione, condotta successiva, esclusione della recidiva), il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente tali elementi; l'omissione di tale valutazione comporta annullamento e rinvio
  • In situazioni analoghe è prudente per la difesa documentare e sottolineare tutti gli elementi di rieducazione e di situazione personale che possano influire sulla valutazione della sospensione e delle attenuanti, e richiedere al giudice motivazione puntuale se essi vengono disattesi

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