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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47154/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (26/10/2023). Non è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento alla Cassa delle ammende, poiché la perdita di interesse è derivata da causa non imputabile al rinunciante.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Gip in relazione a contestazioni provvisorie per plurime violazioni degli artt. 353, 353-bis, 319-bis e 321 c.p. Ricorso depositato il 05/07/2023; successivamente il Gip ha revocato la misura (ordinanza del 15/07/2023) e il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso il 27/07/2023.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.

    Norma penale contestata e richiamata quale fatto che ha giustificato l'applicazione della misura cautelare; nel provvedimento è richiamata come parte delle contestazioni per le quali sono stati disposti gli arresti domiciliari.

  • art. 353-bis c.p.

    Ulteriore norma penale contestata nell'ambito delle vicende per cui è stata applicata la misura cautelare; citata come fatto oggetto dell'istruttoria cautelare.

  • art. 319-bis c.p.

    Norma penale contestata (corruzione in atti giudiziari) richiamata tra le accuse che hanno determinato l'adozione della misura cautelare.

  • art. 321 c.p.

    Altra norma penale oggetto di contestazione che ha concorso a giustificare l'applicazione della misura cautelare.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia, Rv. 282549)

    Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante da causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura), non configura soccombenza e pertanto non comporta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso, viene meno l'interesse del ricorrente (per esempio perché il provvedimento oggetto del ricorso è stato revocato), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza decidere nel merito.
  • La sopravvenuta revoca della misura cautelare da parte del giudice che l'aveva disposta rende in genere privo di contenuto il ricorso diretto a ottenerne la revoca, salvo che permangano effetti o interessi autonomi ancora rilevanti.
  • La perdita di interesse derivante da un evento non imputabile al ricorrente non comporta automaticamente una condanna alle spese o il pagamento di somme alla Cassa delle ammende: il rinunciante non è considerato soccombente se la cessazione dell'interesse è sopravvenuta per causa a lui non imputabile.
  • In situazioni simili è opportuno depositare tempestivamente copia del provvedimento sopravvenuto (es. ordinanza di revoca) presso la cancelleria competente e valutare la rinuncia al ricorso per evitare inutili udienze; tuttavia, valutare sempre se permangano profili di interesse impugnatorio diversi (es. risarcimento, declaratoria di illegittimità, effetti patrimoniali).
  • Se la misura cautelare viene trasformata in altra misura o permangono conseguenze (es. iscrizione nel casellario, misure accessorie), l'interesse al giudizio può persistere e il ricorso potrebbe rimanere ammissibile.

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