Cassazione Penale, Ordinanza n. 31211/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha quindi lasciato ferma la sentenza impugnata della Corte d'appello di Bari.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari, deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali a pena di nullità in relazione a una perquisizione domiciliare eseguita al di fuori di un contesto di flagranza, assumendo il contrasto con l'art. 353 c.p.p. Con il secondo motivo ha contestato, ancora per violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali a pena di nullità, il riconoscimento dell'imputato effettuato dal personale di polizia giudiziaria sulla base di un filmato tratto da un impianto di videosorveglianza. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché generici e riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte in appello; ha inoltre ritenuto il primo manifestamente infondato, rilevando che, dopo la scelta del giudizio abbreviato, non sono deducibili le nullità di ordine generale a regime intermedio, essendo sanate ai sensi dell'art. 183 c.p.p., mentre sono rilevabili solo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché l'individuazione dell'imputato tramite filmato costituisce una manifestazione di percezione visiva, assimilabile a una dichiarazione, la cui attendibilità è valutata liberamente dal giudice e non dipende dalle forme tipiche della ricognizione personale previste dall'art. 213 c.p.p.
Norme richiamate
È richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza sulla perquisizione domiciliare; la Corte non ne accoglie la violazione come dedotta in cassazione.
La richiesta di giudizio abbreviato comporta effetto sanante delle nullità di ordine generale a regime intermedio; in tale sede restano deducibili solo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche.
Le formalità previste per la ricognizione personale non condizionano, nel caso esaminato, la valenza probatoria dell'individuazione compiuta tramite filmato, che resta valutabile secondo il libero convincimento del giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure meramente riproduttive di motivi già prospettati in appello e puntualmente disattesi con motivazione congrua e non illogica.
- La scelta del giudizio abbreviato sana le nullità di ordine generale a regime intermedio; pertanto esse non possono essere dedotte successivamente, mentre permangono deducibili solo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche.
- L'individuazione dell'imputato effettuata nel corso delle indagini preliminari, anche mediante immagini o filmati di videosorveglianza, integra una dichiarazione riproduttiva di una percezione visiva e la sua attendibilità è rimessa al libero apprezzamento del giudice, non alle forme tipiche della ricognizione personale.
- Quando i motivi di ricorso non superano il vaglio di specificità e sono, in aggiunta, manifestamente infondati, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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