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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3983/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bonarrigo è stato imputato per il reato di diffamazione (art. 595, comma 3 c.p.) per un articolo pubblicato il 9 dicembre 2012 sul sito "cyclingpro.it" intitolato "Gli scandalosi accrediti ai centri di medicina FCI (domanda numero 1 a Renato Di Rocco)". Nell'articolo si leggevano affermazioni quali: "Chi li sceglie ? La Commissione Nazionale Tutela della Salute (CTS), presieduta da Luigi Simonetto. Come li sceglie ? In base a quali criteri ? Nessuno. Non c'è un protocollo, una linea guida, un criterio. Non c'è nulla. Noi almeno non abbiamo trovato nulla. Anzi, una cosa l'abbiamo trovata. Tutti i medici che fanno parte della CTS si sono attribuiti un accredito. Ovvero hanno accreditato un centro che dirigono o per cui lavorano. Quindi si sono \"girati\" del lavoro. Senza prima creare un regolamento, senza un bando, senza che fossero stabiliti dei requisiti minimi". Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto Bonarrigo responsabile e lo avevano condannato al risarcimento in favore di Simonetto (con il reato poi prescritto ai fini penali), contestando in particolare che l'articolo avesse attribuito al resistente la titolarità di molti centri accreditati e l'assenza di regole per gli accrediti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione di legge e difetto di motivazione), ritenendo che la Corte d'appello avesse travisato il contenuto dell'articolo attribuendo affermazioni non presenti (es. la titolarità di sedici centri) e abbia tratto conclusioni illogiche dall'esistenza di semplici mail, confondendo tali comunicazioni con l'esistenza di un protocollo pubblico. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, cod. pen.

    Norma penale che sanziona la diffamazione aggravata; la Corte ha valutato la sussistenza della materialità della condotta e la portata offensiva delle frasi, richiedendo corrispondenza tra quanto affermato e il contenuto effettivo dell'articolo

  • art. 21 Cost.

    Riconosce la libertà di pensiero e di stampa: il diritto di cronaca giustifica la diffusione di fatti di interesse pubblico, ma deve essere bilanciato con il rispetto della verità (o della verità putativa frutto di diligente ricerca) e della continenza espositiva

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Tutela dei diritti fondamentali della persona (dignità, uguaglianza); la Corte li richiama per sottolineare il limite costituzionale al diritto di cronaca quando incide sulla reputazione altrui

Massime di principio

  • Prima di contestare diffusamente una persona tramite stampa occorre verificare che le affermazioni contestate siano effettivamente contenute nel testo pubblicato: il giudice valuta se l'articolo effettivamente ascrive i fatti imputati
  • Il diritto di cronaca è protetto, ma richiede descrizioni coerenti con la verità oggettiva o con una verità putativa risultante da un serio e diligente lavoro di ricerca; opinioni devono essere distinte da asserti di fatto
  • Non si può dedurre automaticamente l'esistenza di un protocollo o di una procedura formale dalla mera esistenza di scambi di mail: per considerare esistenti regole amministrative occorre prova di atti formali o di pubblicità tali da rendere le regole conoscibili
  • La quantificazione del danno deve fondarsi su elementi probatori concreti (es. effettiva diffusione, gravità delle asserzioni) e non su presunzioni non supportate dalla prova
  • In caso di motivazione illogica o travisamento del fatto da parte del giudice d'appello, la Cassazione può intervenire annullando la decisione e rinviando la valutazione al giudice civile competente
  • Se il procedimento penale si estingue per prescrizione, rimangono comunque impugnabili e valutabili separatamente gli effetti civili (risarcimento), che possono essere disposti o riformati in sede civile

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