Cassazione Penale, Sentenza n. 29669/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 674 c.p. per alcuni imputati ma ha confermato le condanne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (con rideterminazione della pena in mesi otto per Cafaro, Boggia e Roggero). Le censure sollevate contestano violazioni di legge, carenze e contraddittorietà della motivazione e la scarsa o assente prova: Boggia contestava la qualificazione come "minaccia" del lancio/brandimento di carrelli e la mancata considerazione della distanza e della direzione; Cafaro contestava la valutazione fondata su singoli fotogrammi che lo ritrarrebbero a toccare uno scudo e reggere carrelli; Mattei deduce che la prova del calcio è basata su una interpretazione di fotogramma da parte di un teste non presente; Narda e Roggero contestano la ricostruzione delle immagini (protendersi vs spinta) e, per Roggero, la negata sospensione condizionale per presunta recidiva specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (per genericità in parte e manifestamente infondati in parte). Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado) e ha ritenuto adeguata la motivazione delle sentenze di merito: la condotta di lanciare o brandire carrelli, colpire scudi, protendersi contro i militari e infierire con calci/spintoni è stata ritenuta idonea a costituire violenza o minaccia ai fini del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche quando la violenza sia diretta su cose. Ha altresì respinto il motivo sulla sospensione condizionale: il diniego è giustificato dalla precedente concessione del beneficio e dalla recidiva specifica (art. 164 c.p.). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione spese relative ai ricorsi.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto da tale articolo per alcuni imputati; la Cassazione non ha posto in discussione tale estinzione ma ha distinto tale esito dalla valutazione delle condotte ascrivibili al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 164 cod. pen. (ultimo comma)
La mancata concessione della sospensione condizionale della pena è giustificata quando sussista la condizione ostativa prevista dall'ultimo comma (precedente concessione del beneficio e recidiva specifica); il richiamo a tale circostanza è ritenuto motivazione sufficiente.
Massime di principio
- La condotta integrante resistenza a pubblico ufficiale può consistere anche in violenza sulle cose o in minacce indirette, purché idonee a turbare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio.
- In presenza della cosiddetta "doppia conforme", la motivazione di appello e di primo grado va letta unitariamente: la Cassazione valuta il complesso argomentativo composto dalle due decisioni.
- Il giudice d'appello non è tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive: è sufficiente una motivazione globale coerente che dimostri di aver considerato i fatti decisivi; le deduzioni incompatibili con il convincimento possono considerarsi implicitamente superate.
- La prova basata su riprese video e fotogrammi, unita all'identificazione degli autori nei filmati, può essere ritenuta sufficiente per la condanna se la valutazione del contesto e dei movimenti è logicamente motivata.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena non possono ostare situazioni previste dall'art. 164 c.p.; la precedente concessione del beneficio e la recidiva specifica costituiscono ostacoli rilevanti e il richiamo a tali elementi può legittimare il diniego.
- I ricorsi per cassazione sono inammissibili se manifestamente generici o volti a una mera rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; le doglianze meramente confutative senza specifica violazione di legge spesso non superano l'esame di ammissibilità.
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