Sentenza del 27/12/2018 n. 9433 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte dirette - IRPEF - Terreni agricoli per cui il PRG prevede un progetto di variante - Non sono ancora suscettibili di utilizzazione edificatoria - Cessione dei terreni - Non comporta la realizzazione di una plusvalenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che la cessione dei terreni non comporta la realizzazione di una plusvalenza imponibile. Il semplice progetto di variante del PRG non è sufficiente a qualificare i terreni come suscettibili di utilizzazione edificatoria; pertanto, in assenza di una concreta e attuale edificabilità, non si applica la disciplina delle plusvalenze prevista dall'articolo 67 del TUIR.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità a IRPEF della cessione di terreni agricoli rispetto ai quali il piano regolatore generale (PRG) prevede soltanto un progetto di variante. La questione è se tale previsione, non ancora approvata o comunque non idonea a rendere concretamente edificabili i terreni, determini una plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67 del TUIR.
Norme richiamate
Articolo 67 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma disciplina, tra l'altro, le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
La suscettibilità edificatoria deve essere concreta e attuale. Un semplice progetto di variante del PRG, non ancora idoneo a modificare la destinazione urbanistica del terreno, non basta a generare una plusvalenza imponibile.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la mera prospettiva futura di edificabilità di un terreno non è normalmente sufficiente per applicare la tassazione delle plusvalenze immobiliari.
- Occorre verificare la situazione urbanistica effettivamente vigente al momento della cessione, non soltanto progetti, proposte o ipotesi di variante del PRG.
- Un terreno mantiene la natura agricola, ai fini dell'articolo 67 del TUIR, quando la trasformazione edificatoria non è ancora formalmente approvata o concretamente attuabile.
- La valutazione deve comunque considerare gli atti urbanistici efficaci e la concreta possibilità di edificare alla data della vendita; una successiva variante non rende automaticamente imponibile una cessione precedente.
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