Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13232/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. In sede di giudizio di rinvio, la Corte d’appello aveva accolto parzialmente l’opposizione ex art. 5-ter proposta dal Ministero avverso il decreto monitorio che aveva liquidato € 2.240,00 pro capite per l’eccessiva durata di un altro processo. Il giudice del rinvio ha ridotto l’indennizzo a € 1.120,00 per ciascun ricorrente applicando dapprima la riduzione del 40% ex art. 2-bis, comma 1-bis, per il superamento delle cinquanta parti nel processo presupposto, e poi l’ulteriore riduzione di un terzo ex art. 2-bis, comma 1-ter, per il rigetto della domanda nel giudizio presupposto. I ricorrenti hanno impugnato il decreto con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che la riduzione del 40% non fosse adeguatamente motivata perché il superamento della soglia delle cinquanta parti sarebbe avvenuto solo in seguito a riunioni intervenute anni dopo l’inizio del giudizio, e che comunque il decreto monitorio opposto aveva applicato solo il 20%; inoltre richiamavano precedenti difformi della stessa Corte d’appello; (2) violazione delle norme sulle spese e dei parametri forensi, lamentando che la Corte territoriale avesse liquidato globalmente i compensi senza distinguere le fasi di ogni grado di giudizio; (3) violazione dell’art. 92 c.p.c., perché la Corte aveva compensato per un terzo le spese di lite nonostante l’accoglimento solo parziale dell’opposizione ministeriale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, affermando che la riduzione dell’indennizzo prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, si applica all’intero giudizio presupposto se il cumulo soggettivo è originario, oppure alle fasi successive alla riunione dei procedimenti se le cause sono connesse; inoltre, quando in sede di equa riparazione vengano riuniti distinti ricorsi di soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto, è legittima l’applicazione unitaria della riduzione per l’intero giudizio cumulato. Ha anche osservato che non era stato rispettato l’onere di specificare, ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dove e quando i fatti addotti fossero stati discussi nel merito, e ha ribadito che la Corte non deve confutare espressamente eventuali precedenti difformi. Quanto al richiamo al diverso importo del decreto monitorio, la Corte ha escluso che l’opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89/2001 sia un mezzo di impugnazione soggetto a divieto di reformatio in peius: essa è una fase a contraddittorio pieno, senza limitazione dei temi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano spiegato in che modo la liquidazione globale dei compensi senza distinta indicazione delle fasi avesse impedito il controllo del rispetto dei minimi tariffari. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l’opposizione ministeriale, se accolta solo parzialmente con riduzione dell’indennizzo, giustifica la regolazione delle spese secondo soccombenza sull’intera vicenda processuale, potendo il parziale accoglimento rilevare anche ai fini di una compensazione totale o parziale ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    opposizione ex art. 5-ter

    l'opposizione al collegio non è un'impugnazione del decreto monocratico, ma una fase a contraddittorio pieno sul fondamento della domanda di equa riparazione, senza limitazione dei temi e senza divieto di reformatio in peius

  • art. 2 L. n. 89 del 2001

    norma richiamata come base del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89 del 2001

    "la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta"

    la riduzione opera sull'intero giudizio presupposto se il cumulo soggettivo è originario; se vi è riunione di procedimenti connessi, opera con riferimento alle fasi successive alla riunione; quando nel procedimento di equa riparazione si riuniscono ricorsi di soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto, la diminuzione può essere applicata unitariamente all'intero giudizio cumulato

  • art. 2-bis, comma 1-ter, L. n. 89 del 2001

    richiamato per l'ulteriore riduzione di un terzo in caso di rigetto della domanda nel processo presupposto

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente come e quando i fatti posti a fondamento del motivo siano stati introdotti e discussi nel giudizio di merito

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, nella logica dell'esito complessivo della vicenda processuale

  • art. 92 c.p.c.

    il parziale accoglimento della domanda può essere valorizzato ai fini della compensazione totale o parziale delle spese solo in presenza di circostanze idonee secondo il paradigma normativo e la lettura costituzionalmente orientata

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di liquidazione del compenso professionale

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • D.M. n. 147/2022

    richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 4, punto 5, D.M. n. 55/2014

    richiamato in relazione alla liquidazione delle fasi del giudizio

Massime di principio

  • Nelle controversie di equa riparazione, la riduzione dell'indennizzo prevista per l'elevato numero di parti nel processo presupposto si applica in modo unitario quando il cumulo soggettivo è originario; se invece più procedimenti vengono riuniti, la riduzione opera rispetto alle fasi successive alla riunione in cui è superata la soglia numerica rilevante.
  • Se, nel giudizio di equa riparazione, vengono riuniti ricorsi di soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto, il giudice può applicare la diminuzione dell'indennizzo all'intero giudizio cumulato, valorizzando l'unitarietà sostanziale delle posizioni.
  • L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un mezzo di impugnazione in senso stretto, ma una fase a contraddittorio pieno sul merito della domanda indennitaria; perciò non opera il divieto di reformatio in peius rispetto al decreto monocratico opposto.
  • Nel ricorso per cassazione, i fatti non risultanti dal provvedimento impugnato devono essere indicati con precisione quanto a sede processuale e momento di deduzione, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a confutare espressamente eventuali precedenti difformi, anche provenienti dallo stesso ufficio, se la decisione è corretta in relazione alla concreta fattispecie.
  • In tema di spese, il parziale accoglimento dell'opposizione nel procedimento di equa riparazione può incidere sulla regolazione delle spese, che resta comunque governata dal criterio della soccombenza riferito all'intera vicenda processuale e dal disposto dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.