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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14343/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per plurimi reati fallimentari connessi alla gestione di una società in dissesto. In particolare, la decisione di merito riguardava la bancarotta fraudolenta documentale, la bancarotta preferenziale e il ricorso abusivo al credito. Con il ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta dai giudici di merito. È stata inoltre censurata la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p., assumendo che il risarcimento fosse idoneo a incidere sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi tre motivi riproducevano censure già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta logica e coerente, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto alla bancarotta documentale, è stato richiamato l'accertamento di una tenuta fraudolenta della contabilità, integrata da dolo generico; quanto alla bancarotta preferenziale, è stato valorizzato che le compensazioni erano avvenute quando lo stato di insolvenza era già manifesto; quanto al ricorso abusivo al credito, è stata ribadita l'assoluta inattendibilità della contabilità della società rappresentata dall'imputato. Anche il motivo sull'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. è stato ritenuto non deducibile, poiché la Corte territoriale aveva già evidenziato l'incompletezza e la non spontaneità del risarcimento. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 1 l. fall.

    norma richiamata come base della responsabilità per i capi di bancarotta contestati, in riferimento alle fattispecie previste dagli artt. 216 e 218 l. fall.

  • art. 216 n. 2 l. fall.

    richiamato per la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte di merito ha ritenuto integrata una tenuta fraudolenta della contabilità con dolo generico.

  • art. 216, comma 3 l. fall.

    richiamato per la bancarotta preferenziale; i giudici di merito hanno evidenziato che le compensazioni erano avvenute quando l'insolvenza era già manifesta.

  • art. 218, comma 2 l. fall.

    richiamato in relazione al capo concernente il ricorso abusivo al credito.

  • art. 237 l. fall.

    norma richiamata in collegamento ai capi di imputazione fallimentari.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    attenuante del risarcimento del danno; esclusa perché il risarcimento è stato ritenuto incompleto e non spontaneo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
  • La bancarotta fraudolenta documentale può essere integrata anche da una fraudolenta tenuta della contabilità, senza necessità di una specifica modalità materiale di sottrazione o alterazione, purché sia accertato il dolo richiesto dalla fattispecie.
  • Per la bancarotta preferenziale rileva che l'atto di soddisfacimento o compensazione intervenga quando lo stato di insolvenza sia già manifesto; una diversa ricostruzione del dato probatorio è inammissibile in cassazione se non si confronta con tale accertamento.
  • Nel giudizio sulla bancarotta e sui reati fallimentari, l'inattendibilità della contabilità può costituire elemento decisivo di riscontro dell'illiceità della condotta e della responsabilità dell'imputato.
  • L'attenuante del risarcimento del danno richiede un ristoro effettivo, completo e spontaneo; la sua esclusione è legittima quando il risarcimento risulti incompleto o non frutto di iniziativa genuina dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta preferenziale

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