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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12484/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35 ter ord. pen. per le condizioni di detenzione patite presso la casa circondariale di Bologna nei periodi 2015-2016, 2016 e 2018-2020. Denuncia spazi individuali di poco superiori al minimo, la presenza di un unico lavandino utilizzato anche per stoviglie, assenza di acqua calda nella cella, malfunzionamento dell'aeratore e la disponibilità di sole circa 4 ore di detenzione all'aperto, contestando che tale regime possa considerarsi socialità a camere aperte.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale di Sorveglianza (confermate le valutazioni del Magistrato di Siena) ha ritenuto che la cella fosse comunque superiore a 3 metri quadrati e, valutando complessivamente le condizioni, ha considerato presenti fattori compensativi: regime di socialità (porte aperte per poco più di 4 ore), possibilità di fruire di attività di trattamento (corsi scolastici, lavoro, corso di teatro) e accesso all'acqua calda nel locale docce (da cui l'acqua poteva essere asportata). Non risultando provato il malfunzionamento dell'aeratore, tali elementi hanno portato alla conclusione che le condizioni non fossero qualificabili come disumane e degradanti. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 35 ter ord. pen.

    Norma che prevede il rimedio risarcitorio per condizioni di detenzione degradanti; la giurisprudenza interpreta la norma attribuendo una forte presunzione di violazione se lo spazio individuale è inferiore a 3 metri quadrati, mentre per spazi tra 3 e 4 metri quadrati la valutazione è complessiva e tiene conto di fattori compensativi quali breve durata della detenzione, condizioni dignitose, libertà di movimento esterno e partecipazione ad attività.

  • Sezioni Unite, sent. n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso)

    Principio giurisprudenziale richiamato: spazio vitale < 3 m2 genera forte presunzione di violazione; se spazio tra 3 e 4 m2 la valutazione è globale e bilanciata con fattori compensativi e fattori negativi.

  • Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Siena del 17/01/2023

    Provvedimento di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 35 ter basato sulla constatazione dello spazio superiore a 3 m2, sulla presenza di regime di socialità e sulle attività di trattamento svolte dal detenuto.

  • Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 25/05/2023

    Decisione di conferma del rigetto, con motivazione conforme ai principi delle Sezioni Unite: valutazione complessiva delle condizioni, considerazione dei fattori compensativi e mancata prova degli elementi denunciati (es. malfunzionamento aeratore).

  • Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna (citata nel reclamo)

    Decisione che in un caso diverso ha riconosciuto la violazione; richiamata dal ricorrente ma ritenuta non vincolante, in quanto basata su situazione fattuale diversa e priva di fattori compensativi comparabili.

Massime di principio

  • Spazio individuale inferiore a 3 metri quadrati: forte presunzione di violazione delle condizioni di detenzione; l'onere di superare tale presunzione richiede fattori compensativi rilevanti.
  • Spazio tra 3 e 4 metri quadrati: la valutazione è complessiva; i giudici devono bilanciare fattori positivi (durata breve, attività di trattamento, effettiva libertà di movimento esterno, condizioni dignitose) e fattori negativi (assenza di acqua calda, servizi insufficienti, guasti non riparati).
  • Prove documentali e concrete sono decisive: denunce generiche su guasti o carenze non sufficiano se non comprovate (fotografie, verbali, attestazioni, certificazioni tecniche o ispettive).
  • La disponibilità di attività trattamentali e di tempo trascorso all'esterno della cella può compensare spazi ridotti se effettivamente fruibili e continuativi.
  • Decisioni favorevoli ad altri detenuti non sono automaticamente applicabili: occorre valutare la situazione fattuale singola; decisioni diverse in casi analoghi non impediscono una valutazione contrastante quando mutino i fattori compensativi o le prove.
  • In caso di rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 35 ter, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; valutare rapporto costi/benefici prima di proporre ricorsi privi di prova efficace.

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