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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27025/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando la rinuncia della ricorrente e l’accettazione del controricorrente, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha quindi deciso nel merito i motivi di ricorso né la richiesta di rinvio pregiudiziale. Ha disposto la compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia tra una banca e un Comune traeva origine da due contratti derivati di tipo interest rate swap/collar stipulati nel 2005 e nel 2006, con dichiarata finalità di copertura del rischio di oscillazione dei tassi d’interesse sui buoni obbligazionari comunali. Il Comune aveva chiesto la nullità, l’annullamento o la risoluzione dei contratti, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento dei danni, deducendo carenze informative, costi impliciti e mancata indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici. Il Tribunale di Bologna aveva dichiarato nulli i contratti e condannato la banca a restituire euro 2.624.265,50 oltre interessi; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 404/2022 depositata il 17 febbraio 2022, aveva confermato la nullità, ma escluso la mala fede della banca e fatto decorrere gli interessi dalla domanda. La banca aveva impugnato la decisione sostenendo che mark to market, costi impliciti e scenari probabilistici non fossero requisiti essenziali di causa od oggetto, ma al più elementi rilevanti per obblighi informativi e per un’eventuale responsabilità risarcitoria; aveva inoltre contestato la valutazione della funzione di copertura, richiamando l’accertamento della CTU, e denunciato l’omesso esame del quadro negoziale e informativo concreto. Aveva infine chiesto in via preventiva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione al divieto di gold plating e alla disciplina europea dei servizi finanziari. Nel corso del giudizio di cassazione la banca ha rinunciato al ricorso con atto del 9 settembre 2026 e il Comune ha accettato la rinuncia nella stessa data.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c

    La rinuncia al ricorso, intervenuta nel corso del giudizio e accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c

    La Corte applica la disciplina dell’estinzione del giudizio di cassazione conseguente alla rinuncia, disponendo nel caso concreto la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente comunicata alla controparte costituita e da questa accettata, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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