Cassazione Penale, Ordinanza n. 32303/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di condanna già pronunciata in appello per evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello. Il ricorrente era stato condannato per evasione ex art. 385 c.p. e censurava, con un unico motivo, la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che il motivo è del tutto generico: si limita a enunciazioni apodittiche, senza indicare quali elementi, trascurati dal giudice di merito, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. Inoltre, la censura riproduce questioni già esaminate e disattese con argomentazioni corrette dal giudice di merito.
Norme richiamate
Indica il reato per il quale era stata pronunciata la condanna impugnata, ossia l'evasione.
La Corte ribadisce che la deduzione della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e deve indicare gli elementi di fatto e di diritto trascurati dal giudice di merito; non sono sufficienti censure generiche o meramente riproduttive di questioni già esaminate.
Norma presupposta dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che deduce la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere specifico: è inammissibile se si risolve in formule apodittiche prive di indicazione degli elementi decisivi pretermessi dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è sufficiente riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non si spiegano gli errori giuridici o il travisamento decisivo che renderebbero necessaria una diversa soluzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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