Cassazione Penale, Ordinanza n. 32291/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la condanna di due imputati per il reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale in concorso. I ricorsi per cassazione, proposti da entrambi, deducevano in sintesi: 1) la violazione dell'art. 192 c.p.p. e l'insussistenza della qualifica pubblicistica in capo alla persona offesa, individuata in un medico che aveva seguito l'imputato all'esterno dell'ospedale per convincerlo a ricoverarsi; 2) per uno solo dei ricorrenti, anche l'insussistenza del concorso di persone; 3) per il medesimo ricorrente, l'eccessività della pena e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. I motivi sono stati ritenuti generici perché non confrontati con la motivazione della Corte d'appello, che aveva spiegato come il medico, pur avendo seguito il paziente fuori dall'ospedale, continuasse a esercitare la funzione pubblica, e come entrambi gli imputati avessero rivolto frasi minacciose per costringerlo a omettere un atto d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello: quanto alla qualifica di pubblico ufficiale del medico, la Corte territoriale aveva spiegato che la funzione pubblica permane anche quando il medico segua il paziente fuori dall'ospedale per carenza di informazioni sui rischi del rifiuto del trattamento; quanto al concorso di persone, la motivazione era congrua nel ritenere che entrambi gli imputati avessero proferito minacce per costringere il sanitario a omettere un atto d'ufficio; quanto alla pena e alle attenuanti generiche, la Corte d'appello aveva già valorizzato la gravità della condotta, la personalità violenta degli imputati e l'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
art. 336 c.p.
norma incriminatrice contestata, in relazione alla condotta minacciosa finalizzata a costringere il pubblico ufficiale a omettere un atto del suo ufficio
art. 192 c.p.p.
invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta generica perché non confrontata con la motivazione di appello
art. 62-bis c.p.
richiamato in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta giustificata dalla Corte d'appello
art. 133 c.p.
richiamato come criterio di commisurazione della pena, ritenuta congrua in relazione alla personalità violenta degli imputati
art. 616 c.p.p.
implicitamente applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre in modo assertivo una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualifica di pubblico ufficiale del sanitario non viene meno per il solo fatto che egli segua fuori dall'ospedale un paziente che si è allontanato repentinamente, quando l'attività sia ancora funzionalmente riconducibile all'esercizio del servizio pubblico.
- Nel delitto di cui all'art. 336 c.p., la minaccia diretta a costringere il pubblico ufficiale a omettere un atto del suo ufficio può realizzare il concorso di persone quando la condotta minatoria è posta in essere da più soggetti in modo coordinato.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito valorizza elementi ostativi concreti, quali la personalità violenta degli imputati e l'assenza di circostanze positive significative.
- La pena è insindacabile in cassazione quando la sua determinazione risulti congruamente motivata con riferimento ai criteri legali di commisurazione e non emergano manifeste illogicità.
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