Cassazione Penale, Ordinanza n. 32295/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che lo aveva condannato per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso censurava la valutazione del compendio probatorio operata in appello, contestando la lettura delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e negando la portata minatoria delle frasi attribuitegli, nonché l'idoneità delle espressioni offensive a integrare il reato di oltraggio. Veniva inoltre richiamata una condizione di forte stress dell'imputato, ritenuta tuttavia non riscontrata e comunque non ostativa alla consapevolezza e volontarietà della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'impugnazione non svolgeva una puntuale disamina critica della valutazione probatoria della Corte di appello e si limitava a contrapporre una diversa lettura delle dichiarazioni dei verbalizzanti, già motivate dai giudici di merito in ordine alla valenza minatoria delle frasi e al significato denigratorio delle espressioni rivolte a un agente di polizia penitenziaria. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla irrilevanza della dedotta condizione di forte stress, perché non riscontrata e comunque non impeditiva della realizzazione di condotte consapevoli e volontarie. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
La sentenza impugnata aveva ritenuto integrata la minaccia o la violenza a pubblico ufficiale in relazione alle frasi proferite dall'imputato durante il compimento di un atto d'ufficio.
art. 341-bis c.p.
La Corte di merito aveva ravvisato l'oltraggio a pubblico ufficiale nelle espressioni denigratorie rivolte a un agente di polizia penitenziaria, perché espressive di gratuito disprezzo correlato alla sua appartenenza al corpo.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non confronta in modo specifico e critico la motivazione della sentenza impugnata sulla valutazione delle prove, ma si limita a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio.
- La valutazione di merito che attribuisca alle frasi pronunciate dall'imputato una valenza minatoria o denigratoria, se adeguatamente motivata e fondata sulle dichiarazioni dei verbalizzanti, non è efficacemente censurabile in cassazione mediante doglianze meramente assertive.
- Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, espressioni di gratuito disprezzo rivolte al destinatario in ragione della sua appartenenza al corpo di appartenenza possono integrare il reato quando siano idonee a ledere il prestigio dell'ufficio.
- La deduzione di uno stato di stress o agitazione dell'imputato non esclude di per sé la consapevolezza e volontarietà della condotta illecita, ove tale condizione non risulti riscontrata e non sia idonea a incidere sull'elemento soggettivo.
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