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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32287/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi dedotti erano due: da un lato, la pretesa assenza del dolo specifico in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale; dall'altro, la pretesa assenza dell'elemento oggettivo e del nesso di causalità psicologica tra l'offesa e le funzioni esercitate in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero doglianze già esaminate e correttamente disattese in appello, con conseguente genericità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici perché meramente reiterativi di questioni già affrontate dalla Corte di appello, che aveva valorizzato la natura offensiva delle frasi rivolte ai pubblici ufficiali, la loro pronuncia in presenza di altre persone e la loro concreta idoneità intimidatoria e turbatrice dell'esercizio delle funzioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma posta a fondamento della condanna per resistenza a pubblico ufficiale; il ricorso contestava la sussistenza del dolo richiesto dal reato, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 341-bis c.p.

    Norma posta a fondamento della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato in ragione della natura offensiva delle frasi, della presenza di terzi e dell'idoneità a turbare l'esercizio delle funzioni.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
  • Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, rileva la connotazione oggettivamente offensiva delle espressioni rivolte al pubblico ufficiale, la loro percezione in presenza di altre persone e la loro concreta idoneità a turbare l'ordinato esercizio delle funzioni.
  • La valutazione della serietà e della capacità intimidatoria delle frasi deve essere compiuta tenendo conto del contesto fattuale e dell'attività in corso al momento della condotta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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