Cassazione Penale, Ordinanza n. 32288/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha proposto tre censure: (1) ha contestato il criterio di valutazione delle prove, sostenendo una lettura alternativa delle fonti probatorie; (2) ha dedotto l'insussistenza del reato ex art. 337 c.p. per asserita inidoneità della condotta, che sarebbe consistita in una mera reazione verbale non minacciosa; (3) ha lamentato l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., assumendo la legittimità della propria condotta in ragione di dubbi sull'operato degli ispettori del lavoro. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo tendeva a una rivalutazione del fatto e delle prove, il secondo proponeva una lettura riduttiva già disattesa in appello e il terzo era generico perché la motivazione di merito aveva escluso la sussistenza dei presupposti della scriminante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e comunque non confrontata con la motivazione della Corte d'appello. Ha considerato il secondo motivo infondato in quanto la condotta era stata qualificata come minacce serie e intimidatorie, idonee a turbare i militari nell'esercizio delle funzioni, non già come mera manifestazione di ostilità. Ha giudicato il terzo motivo generico, perché la Corte territoriale aveva escluso, con motivazione puntuale, la ricorrenza dei presupposti dell'art. 393-bis c.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice contestata: la Corte ha ritenuto che la condotta integrasse minacce serie e intimidatorie idonee a condizionare e turbare i militari nell'esercizio delle funzioni.
art. 393-bis c.p.
La scriminante dell'uso legittimo delle armi o della resistenza legittima è stata esclusa perché la condotta complessiva dell'imputato escludeva dubbi reali sulla regolarità e finalità dell'operato degli ispettori del lavoro.
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito e delle prove: il motivo che si risolva nella mera proposta di una lettura alternativa del compendio probatorio è inammissibile.
- La censura che ripropone questioni già dedotte in appello deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è reiterativo e non scrutinabile.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., non occorre che la condotta si traduca in violenza fisica: anche minacce serie, concrete e idonee a intimidire il pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni possono integrare il reato.
- La causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. non è configurabile quando il comportamento complessivo dell'agente dimostri l'assenza di un reale dubbio sulla legittimità dell'operato del pubblico ufficiale o dell'incaricato del servizio.
- La genericità del motivo di ricorso, specie quando la motivazione di merito abbia già affrontato puntualmente la questione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
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