Cassazione Penale, Ordinanza n. 32292/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di condanna per il reato contestato è quindi rimasta ferma, senza modifiche sul merito, mentre è stata confermata la motivazione già resa in appello sul dolo e sulle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti erano due: 1) insussistenza del dolo specifico in relazione al reato contestato; 2) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello, che aveva spiegato come la condotta integrasse una violenza impropria, idonea a impedire e ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio, e come il diniego delle attenuanti generiche fosse giustificato dai numerosi precedenti penali e dall'assenza di elementi positivi di valutazione.
Norme richiamate
È il reato per cui era intervenuta la condanna confermata in appello e rispetto al quale il ricorso è stato ritenuto generico e non specificamente idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
circostanze attenuanti generiche
Il loro diniego è stato ritenuto congruamente motivato valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di valutazione.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento di una somma in suo favore, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta può integrare il fatto tipico anche quando non vi sia un'aggressione diretta al pubblico ufficiale, purché la violenza o la minaccia, anche impropria, impedisca o ostacoli il compimento dell'atto d'ufficio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi precedenti penali rilevanti e l'assenza di elementi positivi idonei a una valutazione favorevole dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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