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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32292/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di condanna per il reato contestato è quindi rimasta ferma, senza modifiche sul merito, mentre è stata confermata la motivazione già resa in appello sul dolo e sulle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti erano due: 1) insussistenza del dolo specifico in relazione al reato contestato; 2) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello, che aveva spiegato come la condotta integrasse una violenza impropria, idonea a impedire e ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio, e come il diniego delle attenuanti generiche fosse giustificato dai numerosi precedenti penali e dall'assenza di elementi positivi di valutazione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato per cui era intervenuta la condanna confermata in appello e rispetto al quale il ricorso è stato ritenuto generico e non specificamente idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • circostanze attenuanti generiche

    Il loro diniego è stato ritenuto congruamente motivato valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di valutazione.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento di una somma in suo favore, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta può integrare il fatto tipico anche quando non vi sia un'aggressione diretta al pubblico ufficiale, purché la violenza o la minaccia, anche impropria, impedisca o ostacoli il compimento dell'atto d'ufficio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi precedenti penali rilevanti e l'assenza di elementi positivi idonei a una valutazione favorevole dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la PAProcesso penale

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