Sentenza del 23/06/2020 n. 1838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Omessa riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione - Effetti - Definitività dell'avviso di accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti dell’omessa riassunzione del processo tributario dopo una cassazione con rinvio: in particolare, se l’estinzione del giudizio travolga l’avviso di accertamento e se si applichi alla pretesa fiscale la regola di cui all’art. 2945, comma 3, c.c.
La decisione
È stato affermato che la mancata riassunzione nel termine di legge determina l’estinzione dell’intero processo, ma non travolge l’avviso di accertamento, che è un provvedimento amministrativo e costituisce l’oggetto dell’impugnazione, non un atto processuale. L’avviso diviene definitivo e il termine di prescrizione della pretesa tributaria decorre dalla scadenza del termine utile per la riassunzione non effettuata; non si applica la regola generale dell’art. 2945, comma 3, c.c. Il testo non specifica le parti, il giudice che ha pronunciato la decisione né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Conseguentemente che non trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 2945, comma 3, c.c. ed il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione, giacché solo da tale momento l'atto impositivo diviene definitivo.
La regola generale dell’art. 2945, comma 3, c.c. non si applica alla pretesa tributaria in questa situazione. La prescrizione decorre dalla scadenza del termine per riassumere il giudizio, momento in cui l’avviso di accertamento diviene definitivo.
Massime di principio
- Se dopo una cassazione con rinvio il processo tributario non viene riassunto entro il termine di legge, il giudizio si estingue.
- L’estinzione del processo non annulla né travolge l’avviso di accertamento: l’atto amministrativo resta efficace e, con l’estinzione, diviene definitivo.
- Per la pretesa fiscale, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine previsto per la riassunzione non effettuata, non secondo la regola generale dell’art. 2945, comma 3, c.c.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 115 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 120 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 277 - Comm. Trib. Prov. Latina
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →