Cassazione Penale, Ordinanza n. 04758/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando sia la sussistenza del fatto sia il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente reiterativi di quelli già proposti in appello, già disattesi con motivazione coerente. In particolare, ha rilevato che la decisione di merito aveva escluso, con argomenti logici e su elementi di fatto non contestati, che l'imputato fosse stato trovato fuori da un bar con una persona, circostanza ritenuta integrativa del delitto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che il ricorrente non si era confrontato con le ragioni dell'esclusione della particolare tenuità, fondata sulla reiterazione del delitto e su allontanamenti di durata non breve.
Norme richiamate
Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa nel caso concreto in ragione della reiterazione delle condotte e della non breve durata degli allontanamenti.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non si indica puntualmente l'errore della decisione di merito e non si misurano le censure con gli argomenti posti a base del provvedimento.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione evidenzi la reiterazione della condotta e la non brevità degli allontanamenti, purché tale valutazione sia sorretta da argomentazioni logiche e da elementi fattuali non contestati.
- In sede di legittimità, la censura sulla sussistenza del fatto è inammissibile se ignora l'accertamento di merito fondato su elementi fattuali non controversi e coerentemente argomentato.
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