Cassazione Penale, Sentenza n. 32617/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto aggravato lamentando violazione di legge (artt. 125 e 546 c.p.p.) e vizio di motivazione: la corte territoriale non avrebbe valutato l'eccezione di nullità o inutilizzabilità della relazione tecnica sui rilievi dattiloscopici, sia per la mancata partecipazione del ricorrente alle operazioni di comparazione tra le impronte del cartellino dattiloscopico e un frammento digitale rinvenuto vicino alla refurtiva, sia per la possibile contaminazione del dato comparativo risalente a due anni prima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la sentenza d'appello integra la motivazione del primo grado (c.d. "doppia conforme") e che le operazioni di esaltazione/fissazione delle impronte e il prelievo sono operazioni prodromiche e non rientrano nella disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili. La comparazione delle impronte è considerata un accertamento osservativo ripetibile che non richiede le formalità previste per gli accertamenti non ripetibili (richiami a giurisprudenza). La censura sulla possibile contaminazione non è stata adeguatamente motivata dalla difesa e la mancata partecipazione dell'imputato al prelievo non è stata ritenuta rilevante, dato che al momento del prelevamento non era ancora individuato l'autore; inoltre la mancata partecipazione alla comparazione non produce nullità o inutilizzabilità, essendo sempre possibile chiedere perizia in dibattimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ritiene che la mancata partecipazione dell'imputato alle operazioni di indagine configuri di per sé una nullità rilevante ai sensi delle norme sul contraddittorio nelle attività istruttorie
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla attività peritale e alla possibilità di eccepire nullità; la Corte ha ritenuto che le operazioni di prelievo/esaltazione delle impronte non costituiscano accertamenti tecnico-probatori non ripetibili disciplinati da detta norma
La Corte ha osservato che l'attività di comparazione delle impronte non richiede il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 (come interpretato nella giurisprudenza citata), essendo un semplice accertamento osservativo e ripetibile
La comparazione delle impronte è qualificata come un mero accertamento di dati obiettivi rientrante nelle attività di cui all'art. 354, non richiedendo particolari cognizioni tecnico-scientifiche né formalità speciali
Massime di principio
- Le operazioni di esaltazione, fissazione e prelievo delle impronte sono considerate operazioni propedeutiche e non necessariamente accertamenti tecnico-scientifici non ripetibili; quindi la loro esecuzione senza la presenza dell'imputato non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità.
- La comparazione tra impronte (attività di confronto/osservazione) è generalmente ripetibile se il reperto conserva le caratteristiche nel tempo e non richiede le formalità previste per gli accertamenti non ripetibili o perizie complesse.
- Per contestare con successo la validità di evidenze dattiloscopiche occorre fornire una motivazione concreta e specifica sulla possibile contaminazione o alterazione del reperto (quando e come sarebbe avvenuta), non una mera asserzione generica.
- La mancata partecipazione dell'imputato alle attività investigative non individuate come attività per le quali il contraddittorio è obbligatorio (per es. perchè il soggetto non era ancora identificato) non costituisce di per sé causa di nullità delle prove acquisite.
- Se la difesa ritiene insufficiente o inaffidabile una comparazione tecnica, la strada procedurale corretta è chiedere una consulenza tecnica o perizia in dibattimento per contestare l'esito probatorio, indicando i punti tecnici controversi.
- Quando sentenze di primo e secondo grado espongono motivazioni omogenee e coerenti, la Cassazione può leggere le motivazioni congiuntamente (c.d. 'doppia conforme'), rafforzando la tenuta del giudizio di merito contro censure generiche.
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