Cassazione Penale, Sentenza n. 24475/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
De Pasquale era stato condannato in appello per ricettazione di un'autovettura rubata e per simulazione di reato (falsa denuncia di furto). In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) mancata considerazione dell'elemento soggettivo della ricettazione, sostenendo la buona fede perché l'auto sarebbe stata ricevuta in comodato d'uso dal genero; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., dovuta al modesto stato e vetustà del veicolo (anni '80); (3) vizio di motivazione per non aver valutato l'esclusione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il possesso non giustificato di un bene proveniente da reato può essere indizio della conoscenza della sua illecita provenienza e che il silenzio o la versione inverosimile del detentore non inverte l'onere della prova. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo rilevando che la sentenza impugnata non aveva esaminato i specifici argomenti di appello relativi all'applicabilità dell'attenuante dell'art. 648, comma 4, c.p. e all'esclusione della recidiva. Pertanto la sentenza è stata annullata limitatamente a tali profili e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio su quei punti; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte interpreta l'art. 648 alla luce della giurisprudenza: la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova indiziaria della conoscenza della provenienza illecita; la disponibilità del bene è elemento dirimente e l'assenza di elementi verosimili di buona fede rende plausibile l'accertamento della colpevolezza
art. 648, comma 4, cod. pen.
Riconosciuta come circostanza attenuante rilevante sul piano del giudizio di merito; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non abbia valutato adeguatamente le argomentazioni difensive circa la modesta entità/condizioni del bene, pertanto ha disposto il rinvio per un nuovo esame
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La Corte ha ritenuto che la questione relativa all'esclusione della recidiva non sia stata esaminata dal giudice d'appello e che debba essere riesaminata in sede di rinvio; quindi la verifica della recidiva è un profilo di merito che richiede valutazione motivata
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamata per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto: il processo si è svolto con modalità emergenziali previste dal decreto, con conclusioni del Pubblico Ministero in forma scritta
Massime di principio
- Il possesso non giustificato di beni provento di reato costituisce un forte indizio della conoscenza della provenienza illecita: l'imputato deve proporre elementi verosimili e specifici a sostegno della buona fede per neutralizzare tale presunzione indiziaria
- La presentazione di una denuncia di furto simulata è un elemento che rafforza l'accertamento della consapevolezza della provenienza illecita del bene
- Le circostanze attenuanti (es. previste dall'art. 648, comma 4) e le questioni sulla recidiva sono profili di merito che il giudice d'appello deve necessariamente esaminare e motivare: la loro omissione può determinare l'annullamento parziale con rinvio da parte della Cassazione
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito: quando riscontra omissioni valutative rilevanti, annulla limitatamente ai profili omessi e rinvia per un nuovo esame
- Difesa pratica consigliata: documentare la provenienza lecita o il titolo di detenzione (es. comodato), produrre elementi sul valore/condizioni del bene e contestare in modo puntuale le risultanze della recidiva, per evitare che il possesso non giustificato si trasformi in prova indiziaria decisiva
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