Cassazione Penale, Sentenza n. 24475/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Pasquale era stato condannato in appello per ricettazione di un'autovettura rubata e per simulazione di reato (falsa denuncia di furto). In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) mancata considerazione dell'elemento soggettivo della ricettazione, sostenendo la buona fede perché l'auto sarebbe stata ricevuta in comodato d'uso dal genero; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., dovuta al modesto stato e vetustà del veicolo (anni '80); (3) vizio di motivazione per non aver valutato l'esclusione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il possesso non giustificato di un bene proveniente da reato può essere indizio della conoscenza della sua illecita provenienza e che il silenzio o la versione inverosimile del detentore non inverte l'onere della prova. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo rilevando che la sentenza impugnata non aveva esaminato i specifici argomenti di appello relativi all'applicabilità dell'attenuante dell'art. 648, comma 4, c.p. e all'esclusione della recidiva. Pertanto la sentenza è stata annullata limitatamente a tali profili e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio su quei punti; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte interpreta l'art. 648 alla luce della giurisprudenza: la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova indiziaria della conoscenza della provenienza illecita; la disponibilità del bene è elemento dirimente e l'assenza di elementi verosimili di buona fede rende plausibile l'accertamento della colpevolezza
Riconosciuta come circostanza attenuante rilevante sul piano del giudizio di merito; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non abbia valutato adeguatamente le argomentazioni difensive circa la modesta entità/condizioni del bene, pertanto ha disposto il rinvio per un nuovo esame
La Corte ha ritenuto che la questione relativa all'esclusione della recidiva non sia stata esaminata dal giudice d'appello e che debba essere riesaminata in sede di rinvio; quindi la verifica della recidiva è un profilo di merito che richiede valutazione motivata
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamata per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto: il processo si è svolto con modalità emergenziali previste dal decreto, con conclusioni del Pubblico Ministero in forma scritta
Massime di principio
- Il possesso non giustificato di beni provento di reato costituisce un forte indizio della conoscenza della provenienza illecita: l'imputato deve proporre elementi verosimili e specifici a sostegno della buona fede per neutralizzare tale presunzione indiziaria
- La presentazione di una denuncia di furto simulata è un elemento che rafforza l'accertamento della consapevolezza della provenienza illecita del bene
- Le circostanze attenuanti (es. previste dall'art. 648, comma 4) e le questioni sulla recidiva sono profili di merito che il giudice d'appello deve necessariamente esaminare e motivare: la loro omissione può determinare l'annullamento parziale con rinvio da parte della Cassazione
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito: quando riscontra omissioni valutative rilevanti, annulla limitatamente ai profili omessi e rinvia per un nuovo esame
- Difesa pratica consigliata: documentare la provenienza lecita o il titolo di detenzione (es. comodato), produrre elementi sul valore/condizioni del bene e contestare in modo puntuale le risultanze della recidiva, per evitare che il possesso non giustificato si trasformi in prova indiziaria decisiva
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