Cassazione Civile, Ordinanza n. 28477/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mediatore)
La controversia
La controversia nasceva da una compravendita immobiliare conclusa per il tramite di un'agenzia di mediazione, che aveva citato in giudizio i soggetti coinvolti per ottenere la provvigione del 4% oltre IVA sul prezzo di vendita. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provato l'incarico di mediazione e l'intervento causale dell'agenzia, nonché l'assenza di una valida rinuncia al compenso; aveva inoltre liquidato la provvigione in base agli usi. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda nei confronti dell'acquirente, ritenendo che dalle clausole di un modulo di proposta irrevocabile predisposto dall'agenzia emergesse che la provvigione fosse stata pattuita a esclusivo carico del promissario acquirente, e valorizzando anche una copia del mandato di vendita in cui era barrata la voce relativa alla percentuale del compenso. Con il ricorso per cassazione l'agenzia denunciava: violazione dell'art. 1755 c.c., perché il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti salvo patto contrario; violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., per avere la Corte territoriale desunto la volontà comune da clausole non pertinenti e contenute in un atto unilaterale del solo proponente; violazione dell'art. 2702 c.c., per aver attribuito valore vincolante a una copia non sottoscritta e disconosciuta del mandato; violazione dell'art. 1755, comma 2, c.c., per avere ritenuto una rinuncia o un patto sulla misura della provvigione pari a zero sulla base di un mero segno grafico neutro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto erronea l'interpretazione delle clausole del modulo di proposta irrevocabile, osservando che la pattuizione contraria rispetto alla regola legale dell'art. 1755 c.c. non poteva essere ricavata da clausole inserite in una dichiarazione unilaterale alla quale i venditori erano rimasti estranei, sicché non era configurabile una comune intenzione contrattuale tra mediatore e proprietari venditori. Ha inoltre escluso che la copia non sottoscritta del mandato potesse valere come rinuncia vincolante del mediatore alla provvigione, in difetto dei presupposti probatori dell'art. 2702 c.c. Infine ha chiarito che, anche in mancanza di pattuizione sulla misura del compenso, il diritto alla provvigione non viene meno, dovendo l'importo essere determinato secondo tariffe, usi o equità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento; la mancata pattuizione della misura del compenso non esclude il diritto alla provvigione, che va determinata secondo tariffe, usi o equità.
L'interpretazione del contratto non può desumere una comune volontà contrattuale da clausole non riferibili a un vero accordo tra tutte le parti interessate.
La lettura delle clausole deve essere coerente con il significato e la funzione complessiva dell'atto, senza forzare il testo oltre il suo contenuto.
Una scrittura privata priva di sottoscrizione non può essere considerata, di per sé, prova vincolante della rinuncia al compenso quando sia prodotta da chi non l'ha sottoscritta e manchi un valido perfezionamento probatorio del documento.
Massime di principio
- Il diritto del mediatore alla provvigione, una volta che l'affare sia stato concluso per effetto del suo intervento, sussiste nei confronti di ciascuna parte che si sia avvalsa dell'attività mediatoria, salvo che sia provato un patto contrario valido e riferibile a tutti i soggetti interessati.
- Una pattuizione derogatoria della disciplina legale della provvigione non può essere ricavata da clausole inserite in un atto unilaterale del solo proponente quando gli altri soggetti ai quali si vorrebbe opporre la deroga siano rimasti estranei all'atto stesso.
- La volontà di rinunciare alla provvigione o di porla integralmente a carico di una sola parte deve risultare da elementi inequivoci e da un documento idoneo a provarla; un mero segno grafico neutro o un documento non sottoscritto non sono sufficienti, da soli, a superare la regola legale dell'art. 1755 c.c.
- In assenza di una determinazione pattizia dell'importo della provvigione, il diritto al compenso non viene meno, ma l'ammontare deve essere stabilito secondo tariffe professionali, usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
Come è indicizzato
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