Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26805/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione, sostenendo un vizio di motivazione nella decisione di merito e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze probatorie. La difesa deduceva inoltre l'insussistenza del reato di ricettazione, assumendo che l'imputato avesse partecipato alla realizzazione del reato presupposto di cui all'art. 473 c.p., circostanza che, secondo la tesi difensiva, avrebbe escluso la ricettazione. Il fatto concreto richiamato nel provvedimento riguarda il rinvenimento dell'imputato nella disponibilità, ai fini di vendita, di diversi beni contraffatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sul vizio di motivazione era in realtà diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva sull'asserita partecipazione al reato presupposto, affermando che per integrare la ricettazione non occorre la prova positiva della mancata partecipazione dell'imputato al delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ribadisce che il reato è configurabile quando l'imputato abbia la disponibilità di beni di provenienza illecita, senza che sia necessaria la prova positiva della sua estraneità al reato presupposto, purché non emerga prova contraria.

  • art. 473 c.p.

    Indicato come reato presupposto rispetto al quale la difesa sosteneva la partecipazione del ricorrente; la Corte considera tale allegazione non decisiva e comunque non provata in modo da escludere la ricettazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diverso apprezzamento dei fatti.
  • Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non è necessaria la prova positiva della mancata partecipazione dell'imputato al reato presupposto; è sufficiente che non risulti dimostrata la sua partecipazione al delitto da cui proviene il bene.
  • La disponibilità, anche a fini di vendita, di beni contraffatti costituisce dato valorizzabile per ritenere integrato il delitto di ricettazione, se sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso per cassazione è ritenuto inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.