Cassazione Penale, Ordinanza n. 13398/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo generico e non confrontato con la specifica motivazione della sentenza impugnata, richiamata alle pagine 3-4.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione richiamata come base della condanna già pronunciata in appello per il reato in materia di stupefacenti.
circostanze attenuanti generiche
Il motivo che ne lamentava il mancato riconoscimento è stato ritenuto generico e non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso deve contenere una critica puntuale e non generica della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è dichiarata inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dal giudice.
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