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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13491/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Una società committente aveva convenuto davanti al Tribunale una società appaltatrice, poi fallita, e una società subappaltatrice per ottenere l'accertamento dell'inefficacia, nullità o comunque della non operatività di due delegazioni di pagamento del 30 marzo 2017 e del 31 maggio 2018. La domanda si fondava sul mancato avveramento delle condizioni previste dagli atti e sull'asserita inesistenza della causa, oltre che sull'allegato inadempimento della controparte e sul fatto che la committente negava di essere debitrice del credito preteso, quantificato in 146.900 euro. In subordine, la committente chiedeva che il pagamento fosse subordinato alla previa esibizione del DURC. La subappaltatrice si costituiva contestando le domande e chiedendo in via riconvenzionale la condanna al pagamento della somma. Il Tribunale rigettava la domanda attrice e accertava la validità delle delegazioni; l'appello veniva respinto dalla Corte territoriale. In cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1269 e 1362 ss. c.c., sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente qualificato la fattispecie come delegazione cumulativa o promittendi ex art. 1268 c.c., mentre si trattava di delegazione di pagamento o solvendi ex art. 1269 c.c., nella quale manca l'assunzione di un'obbligazione diretta del delegato verso il delegatario e, quindi, è esclusa l'azione diretta del creditore del rapporto di valuta nei confronti del delegato. La ricorrente sosteneva che il testo contrattuale esprimeva soltanto un'autorizzazione a pagare direttamente la subappaltatrice per conto dell'appaltatrice e che l'accettazione della delegazione non poteva essere confusa con un'obbligazione autonoma verso il delegatario. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la sentenza impugnata non aveva spiegato il criterio ermeneutico adottato né individuato una manifestazione di volontà idonea a far sorgere un'obbligazione diretta del delegato verso il delegatario, limitandosi a valorizzare un testo che, secondo la Corte, deponeva per una delegazione titolata e non per una promessa di pagamento al terzo. La Corte ha quindi cassato con rinvio, disponendo un nuovo esame della vicenda alla luce del principio secondo cui nella delegatio promittendi il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario, mentre nella delegatio solvendi il delegatario non ha azione diretta verso il delegato, salvo diversa e chiara assunzione di obbligo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e ha rinviato la causa al giudice di merito per un nuovo esame. Ha ritenuto errata la qualificazione della fattispecie come delegazione cumulativa/promittendi in assenza di una chiara pattuizione che facesse sorgere un'obbligazione diretta della società delegata verso la subappaltatrice. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio di diritto affermato e dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1268 c.c.

    richiamato come schema della delegazione cumulativa/promittendi, in cui il delegato assume un'obbligazione diretta verso il delegatario e questi può agire direttamente nei suoi confronti

  • art. 1269 c.c.

    richiamato come schema della delegazione di pagamento/solvendi, nella quale il delegato estingue il proprio debito pagando al creditore del delegante e non sorge, di regola, azione diretta del delegatario verso il delegato

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati in relazione ai criteri legali di interpretazione del contratto, la cui violazione era dedotta come motivo di ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel principio sull'onere della prova solo come cornice generale, senza che la Corte sviluppi uno specifico tema probatorio

  • art. 1269 cod. civ.

    la Corte ribadisce che nella delegazione di pagamento l'accettazione del delegato non equivale, di per sé, all'assunzione di un'obbligazione autonoma verso il delegatario

Massime di principio

  • Nella delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. il delegato può essere tenuto soltanto entro i limiti del proprio rapporto con il delegante, salvo che dal testo negoziale emerga in modo chiaro una distinta assunzione di obbligo diretto verso il delegatario.
  • La qualificazione della fattispecie come delegazione promittendi o solvendi dipende dall'interpretazione del regolamento contrattuale e dall'individuazione della volontà negoziale effettiva; il giudice di merito deve dare conto del percorso ermeneutico seguito.
  • L'accettazione della delegazione da parte del delegato non è di per sé sufficiente a trasformare una delegazione di pagamento in un'obbligazione diretta e cumulativa verso il creditore delegatario.
  • Se la sentenza di merito confonde l'autorizzazione o accettazione di pagare per conto altrui con l'assunzione di un debito autonomo verso il terzo creditore, la decisione è censurabile per violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sulla disciplina della delegazione.
  • In presenza di clausole che prevedono il pagamento diretto della subappaltatrice da parte della committente, il giudice deve verificare se le parti abbiano voluto soltanto una modalità satisfattiva del debito del delegante oppure la creazione di un secondo debitore obbligato verso il creditore del rapporto di valuta.

Come è indicizzato

MaterieAccollo ed espromissioneMandatoImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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