Cassazione Penale, Sentenza n. 4895/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per fatti originariamente qualificati come tentato omicidio e porto/ detenzione illegale di arma e incendio. Il ricorrente contestava: i) nullità dell'accertamento sulle telecamere e omissione di notifica dell'avviso ex art. 360 c.p.p.; ii) errata identificazione dell'autore del fatto (contestando l'interpretazione dei tabulati telefonici, la somiglianza dalle immagini e le intercettazioni); iii) insufficiente motivazione circa il porto illegale d'arma e l'incendio; iv) mancata motivazione sulle aggravanti (premeditazione e futili motivi); v) assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio); vi) omissione di valutare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come misura alternativa.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, per il resto, infondato. In sintesi: 1) Il primo motivo (presunta nullità per mancata notifica dell'avviso relativo ad accertamento tecnico irripetibile) è infondato perché l'estrapolazione di fotogrammi e il confronto delle immagini non costituiscono accertamento tecnico irripetibile; inoltre l'accertamento citato non è stato posto a base della misura impugnata. 2) La contestazione sull'identificazione è infondata: il Tribunale del riesame ha motivato la decisione con pluralità di indizi (confronto immagini, tabulati telefonici, conversazioni intercettate) e la Corte di legittimità non può rimettere in discussione valutazioni di fatto salvo manifesta illogicità. 3) Le censure relative a porto d'arma e incendio e quella sulle esigenze cautelari sono valutazioni di merito adeguatamente motivate dal Tribunale del riesame e pertanto non censurabili in Cassazione. 4) Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse (es. richiesta di braccialetto elettronico) o per mancanza di interesse rispetto alla riqualificazione del reato (improcedibilità per querela una volta cessata la misura rispetto al reato riqualificato). Nel complesso il ricorso è respinto e rimangono confermate, nella sostanza, le valutazioni del giudice del riesame, salvo le parti ritenute inammissibili per sopravvenuta mancanza di interesse.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'avviso per accertamenti tecnici: la corte ha ritenuto che l'estrapolazione di fotogrammi e il confronto di immagini non costituiscono "accertamento tecnico irripetibile" ai fini dell'art. 360, per cui l'omessa notifica dell'avviso non integra nullità rilevante.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Citato nella parte dedicata ai requisiti per le esigenze cautelari: la sentenza ricorda l'onere del giudice di motivare sia la concretezza che l'attualità del pericolo di reiterazione, richiedendo argomentazione sulla continuità del periculum libertatis ma non l'imminenza dell'occasione di reiterazione.
Richiamata come fonte della modifica che ha introdotto l'enfasi sulla concretezza e attualità nel giudizio prognostico delle esigenze cautelari; la corte la applica nel richiedere ancoraggio motivazionale sulla vicinanza temporale e sulla gravità della condotta.
Massime di principio
- L'estrapolazione di fotogrammi da video e il loro confronto con immagini non è considerata accertamento tecnico irripetibile: l'eventuale mancata notifica dell'avviso per tali attività non determina automaticamente nullità della prova.
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere libera valutazione di merito sui fatti (es. valutazione della somiglianza nelle immagini, significato delle intercettazioni, valore dei tabulati): può verificare solo la logicità e completezza della motivazione del giudice di merito.
- Per disporre o confermare misure cautelari sono ammissibili valutazioni basate su una pluralità di indizi convergenti (video, tabulati telefonici, dichiarazioni/intercettazioni) anche se singolarmente non definitive.
- Il giudice delle misure deve motivare sia la concretezza sia l'attualità del pericolo di reiterazione: non è richiesta l'imminenza di future occasioni di reato, ma va dimostrata la persistenza del rischio sulla base di elementi recenti e della gravità delle condotte.
- Se, nel corso del giudizio, viene meno l'efficacia della misura cautelare o sopravvengono circostanze che eliminano l'interesse del ricorrente (es. sostituzione della detenzione con misura meno afflittiva), alcuni motivi di ricorso diventano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le questioni relative alla procedibilità (es. querela per lesioni) possono diventare irrilevanti ai fini del riesame/cassazione se la decisione impugnata non ha più efficacia rispetto al reato riqualificato.
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