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Ordinanza

Ordinanza n. 827/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n.1763/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 19.12.2024.

Giustizia amministrativa202501997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata dimostrazione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, che aveva liquidato somme in favore della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1763/2024, pubblicata il 19 dicembre 2024, emessa nel giudizio di lavoro recante RG 2950/2024. Dal testo emerge la necessità di verificare se l'Amministrazione abbia corrisposto alla ricorrente le somme liquidate dal giudice ordinario, comprese le spese legali, e, in caso di mancato pagamento, per quali ragioni ciò non sia avvenuto e quale funzionario sia responsabile del ritardo.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna dovrà trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione comprovante il pagamento delle somme liquidate, comprese le spese legali. In alternativa, entro i primi sessanta giorni dovranno essere prodotti i documenti di pagamento oppure, nei successivi trenta giorni, una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo e della data di accredito delle somme, anteriore o successiva al deposito del ricorso, avvenuto il 29 dicembre 2025. Gli adempimenti sono posti a carico del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata al 22 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per l'acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l'istruttoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando per decidere è necessario verificare se l'amministrazione abbia dato esecuzione a una pronuncia del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di produrre la documentazione attestante i pagamenti eseguiti e, in mancanza, una relazione dettagliata sulle ragioni dell'inadempimento e sull'individuazione del funzionario responsabile del ritardo.
  • L'ordine istruttorio può fissare termini distinti per la produzione dei documenti comprovanti l'adempimento e, in caso di mancata produzione, per la relazione giustificativa, imponendo comunque la trasmissione della documentazione entro il termine complessivo stabilito dal giudice.
  • Ai fini della verifica dell'ottemperanza, l'amministrazione deve indicare anche la data di accredito delle somme dovute, così da consentire di stabilire se il pagamento sia intervenuto prima o dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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