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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31605/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e sostenendo che ne ricorressero i presupposti applicativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sul diniego della lieve entità fosse adeguata e coerente con i criteri normativi, avendo valorizzato elementi indicativi di professionalità dell'attività di spaccio e dunque di un'offensività non minima. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità, qualità e purezza della sostanza; il beneficio non può essere riconosciuto se anche uno solo di tali elementi esclude la minima offensività

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il riconoscimento della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e non frazionata di tutti gli elementi normativamente indicati, sia relativi alla condotta sia all'oggetto materiale del reato.
  • La qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 è corretta solo se il giudice di merito dimostra in motivazione di avere esaminato tutti gli aspetti rilevanti e di avere spiegato perché alcuni di essi assumano prevalenza nella valutazione finale.
  • Se la motivazione di merito dà conto di indici di professionalità dell'attività di spaccio, la censura in cassazione che solleciti una diversa valutazione del fatto è manifestamente infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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