Cassazione Penale, Sentenza n. 03231/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha applicato la custodia cautelare in carcere per tentato furto aggravato. Denuncia la presunta illogicità della motivazione: sostiene che il rinvenimento di impronte papillari sull'abitazione non costituisce, da solo, gravi indizi perché le impronte potrebbero essere anteriori al fatto; la persona offesa non ha riconosciuto il ricorrente nelle fotografie; l'immobile sarebbe abitualmente occupato da senza fissa dimora, dunque l'introduzione potrebbe avere finalità di occupazione abusiva e non di furto; infine contesta la mancata spiegazione circa la necessità, proportionalità e attualità della custodia cautelare, specie dopo oltre un anno dal delitto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che il ricorrente, pur denunciando una presunta illogicità, in realtà solleva questioni di merito e chiede una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; introduce inoltre circostanze fattuali non emergenti dal provvedimento impugnato (abituale occupazione abusiva dell'immobile). Quanto alle esigenze cautelari, il ricorso è ritenuto generico e non confuta puntualmente gli argomenti del Tribunale del riesame. Per l'inammissibilità viene condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; si dispone l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
norma richiamata come base del ricorso al Tribunale del riesame (ricorso ex art. 310 contro ordinanza del GIP); nel contesto della decisione di legittimità, tale richiamo serve a ricostruire il percorso procedurale ma non autorizza la Corte di Cassazione a riesaminare il merito probatorio.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; qui è stato applicato per fissare in euro 3.000,00 la somma a carico del ricorrente.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti esecutivi a cura della Cancelleria successivi alla pronuncia della Corte.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un riesame del merito o una nuova valutazione delle prove: i motivi devono evidenziare vizi di diritto o di motivazione (contraddittorietà, illogicità formale) senza proporre una diversa ricostruzione fattuale.
- Non si possono basare i motivi di cassazione su circostanze fattuali non menzionate nel provvedimento impugnato: fatti nuovi o non considerati in sede di merito vanno dedotti e documentati nei gradi utili, non in Cassazione.
- Per contestare la custodia cautelare è necessario affrontare specificamente e punto per punto le argomentazioni del giudice che l'ha disposta (esigenze cautelari, gravità indiziaria, proporzionalità, attualità), evitando censure generiche.
- Prove materiali come impronte papillari possono legittimare la sussistenza di gravi indizi, ma la difesa può prospettare spiegazioni alternative; tali questioni di fatto sono però tipicamente da dibattere nel merito o nei rimedi cautelari, non in sede di legittimità.
- Se il ricorso è manifestamente inammissibile o meramente meritorio, il ricorrente rischia la condanna alle spese e l'applicazione di ammende a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza processuale prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Quando si contesta la persistenza delle esigenze cautelari per fatti avvenuti tempo prima, occorre produrre elementi concreti che dimostrino la sopravvenuta venuta meno di tali esigenze o errori nella valutazione della loro attualità.
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