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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19906/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, legge fallimentare. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'asserita erroneità della decisione per avere ritenuto punibile il fatto senza considerare che, secondo la difesa, sarebbe richiesto un coefficiente di colpa grave; 2) l'assenza di offensività della condotta, sostenendosi che la compromessa situazione patrimoniale della società e il suo stato di insolvenza avrebbero reso irrilevante la gestione contabile; 3) l'eccessività della durata delle sanzioni accessorie fallimentari, indicate in un anno, ritenuta sproporzionata. Il difensore ha poi depositato memoria ribadendo le stesse censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa e non richiede la colpa grave prevista per altra ipotesi di bancarotta semplice; ha ritenuto manifestamente infondato e generico il secondo motivo, affermando che il bene giuridico è leso quando l'irregolare tenuta delle scritture impedisce la loro funzione di accertamento, indipendentemente dal fatto che la società fosse già insolvente o patrimonialmente compromessa; ha ritenuto generico anche il terzo motivo, osservando che la censura sulla durata di un anno delle sanzioni accessorie non si confrontava in modo specifico con la motivazione della corte di merito e che la durata era comunque inferiore al medio edittale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, l. fall.

    La bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa; la fattispecie non richiede la colpa grave richiamata dalla difesa con riferimento ad altra ipotesi dell'art. 217.

  • art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.

    È richiamato dalla Corte solo per distinguerlo dalla diversa ipotesi di bancarotta semplice documentale, cui non si applica il requisito della colpa grave.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.

Massime di principio

  • La bancarotta semplice documentale è integrata anche quando la tenuta irregolare delle scritture contabili, per negligenza, ne impedisca la funzione tipica di ricostruzione e accertamento, senza che sia necessario il dolo o la colpa grave richiesta per altre ipotesi di bancarotta semplice.
  • Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale, è irrilevante che la società versi già in stato di insolvenza o in una situazione patrimoniale compromessa, poiché l'offesa consiste nella compromissione della funzione delle scritture contabili.
  • Una censura sulla pretesa inosservanza del principio di offensività deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione di merito; deduzioni meramente assertive o generiche non sono idonee a scardinare la motivazione.
  • Le doglianze sulla dosimetria delle sanzioni accessorie devono indicare con precisione le ragioni di illegittimità o sproporzione; la mera affermazione di eccessività è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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