Cassazione Penale, Ordinanza n. 21741/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo non consentiti in sede di legittimità i primi due motivi perché nuovi e non devoluti in appello, e manifestamente infondato il terzo motivo sulla sospensione condizionale della pena. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per occupazione abusiva di un alloggio. Con i primi due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del d.m. 5 agosto 2008, n. 192, nonché l'omesso riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e un precedente episodio omologo loro ascritto. La Corte ha rilevato che tali censure non erano state devolute con l'atto di appello e risultavano quindi proposte per la prima volta in cassazione, in violazione della catena devolutiva. Con il terzo motivo lamentavano il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, assumendo in sostanza un diritto al beneficio; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dei presupposti ex art. 133 c.p. e la congrua motivazione della sentenza impugnata, fondata sul precedente specifico, sulla perseveranza nella condotta e sull'assenza di elementi positivi prognostici.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a) e b), d.m. 5 agosto 2008, n. 192
La norma è evocata dai ricorrenti come parametro di illegittimità della decisione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è ritenuta nuova e quindi non scrutinabile in cassazione.
I presupposti per la concessione della sospensione condizionale vanno valutati secondo i criteri di commisurazione della pena e rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
La motivazione sul diniego della sospensione condizionale è ritenuta coerente con il dato normativo, in quanto basata su elementi negativi di prognosi e sulla precedente condotta dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere esaminati motivi di ricorso che introducano per la prima volta questioni non devolute con l'atto di appello, poiché ciò interrompe la catena devolutiva.
- La continuazione tra reati non può essere utilmente invocata in cassazione se la relativa questione non è stata specificamente sottoposta al giudice di appello.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fondato sui criteri di cui all'art. 133 c.p., e non è censurabile in cassazione salvo vizi di motivazione manifesti o assoluta mancanza di motivazione.
- Ai fini della sospensione condizionale, il giudice può valorizzare precedenti specifici, reiterazione della condotta e assenza di elementi positivi di prognosi favorevole per escludere la probabilità di futura commissione di reati.
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