Cassazione Civile, Ordinanza n. 15400/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da una banca, per il tramite della società incaricata della gestione dei crediti, contro la donazione di un immobile effettuata da un debitore in favore del figlio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, la Corte d'appello di Bari aveva confermato la decisione, e il donante soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., deducendo l'assenza dell'eventus damni perché, al momento dell'atto dispositivo, egli era ancora proprietario di un altro immobile gravato da ipoteca volontaria a favore della banca e già sottoposto a esecuzione forzata, sicché il patrimonio residuo sarebbe stato comunque sufficiente a soddisfare il credito. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la scientia damni non potesse considerarsi in re ipsa e che la corte territoriale avesse ignorato l'esistenza dell'altro bene ipotecato. Con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 12 delle preleggi, lamentando che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su un principio riferito a fattispecie diversa, con pretesa analogia non consentita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, nell'azione revocatoria, non è necessario un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno idoneo a rendere incerta o meno fruttuosa l'esecuzione coattiva. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
azione revocatoria; eventus damni; scientia damni
ai fini della revocatoria è sufficiente che l'atto dispositivo determini un pericolo di danno per il creditore, rendendo incerta o meno fruttuosa l'esecuzione coattiva, senza necessità di un pregiudizio concreto ed effettivo
richiamato dal ricorrente per lamentare una errata distribuzione dell'onere probatorio in tema di pregiudizio alle ragioni creditorie
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sullo stato soggettivo del debitore
richiamato in relazione alle presunzioni semplici utilizzate per desumere la consapevolezza del pregiudizio
invocato per denunciare un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata
art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale
invocato per contestare l'uso analogico di un principio giurisprudenziale riferito a fattispecie diversa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per le censure di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata per il dedotto vizio di motivazione/nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma processuale richiamata per il dedotto omesso esame di fatto decisivo
base per la condanna del ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio del creditore è integrato anche dal solo pericolo di danno: è sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerta o meno fruttuosa l'esecuzione forzata, senza necessità di provare un danno già attuale e definitivo.
- La sussistenza dell'eventus damni va valutata con giudizio prognostico sulla consistenza del patrimonio del debitore dopo l'atto, non con riferimento a una pretesa insensibilità assoluta del credito a ogni mutamento patrimoniale.
- La consapevolezza del pregiudizio e il giudizio sulle risultanze probatorie, ove sorretti da motivazione congrua, appartengono al merito e non possono essere riesaminati in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente dirette contro norme di diritto, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15142/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15143/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15144/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15145/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15149/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15154/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →