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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15400/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da una banca, per il tramite della società incaricata della gestione dei crediti, contro la donazione di un immobile effettuata da un debitore in favore del figlio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, la Corte d'appello di Bari aveva confermato la decisione, e il donante soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., deducendo l'assenza dell'eventus damni perché, al momento dell'atto dispositivo, egli era ancora proprietario di un altro immobile gravato da ipoteca volontaria a favore della banca e già sottoposto a esecuzione forzata, sicché il patrimonio residuo sarebbe stato comunque sufficiente a soddisfare il credito. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la scientia damni non potesse considerarsi in re ipsa e che la corte territoriale avesse ignorato l'esistenza dell'altro bene ipotecato. Con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 12 delle preleggi, lamentando che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su un principio riferito a fattispecie diversa, con pretesa analogia non consentita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, nell'azione revocatoria, non è necessario un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno idoneo a rendere incerta o meno fruttuosa l'esecuzione coattiva. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria; eventus damni; scientia damni

    ai fini della revocatoria è sufficiente che l'atto dispositivo determini un pericolo di danno per il creditore, rendendo incerta o meno fruttuosa l'esecuzione coattiva, senza necessità di un pregiudizio concreto ed effettivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare una errata distribuzione dell'onere probatorio in tema di pregiudizio alle ragioni creditorie

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sullo stato soggettivo del debitore

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici utilizzate per desumere la consapevolezza del pregiudizio

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale

    invocato per contestare l'uso analogico di un principio giurisprudenziale riferito a fattispecie diversa

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per le censure di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il dedotto vizio di motivazione/nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il dedotto omesso esame di fatto decisivo

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio del creditore è integrato anche dal solo pericolo di danno: è sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerta o meno fruttuosa l'esecuzione forzata, senza necessità di provare un danno già attuale e definitivo.
  • La sussistenza dell'eventus damni va valutata con giudizio prognostico sulla consistenza del patrimonio del debitore dopo l'atto, non con riferimento a una pretesa insensibilità assoluta del credito a ogni mutamento patrimoniale.
  • La consapevolezza del pregiudizio e il giudizio sulle risultanze probatorie, ove sorretti da motivazione congrua, appartengono al merito e non possono essere riesaminati in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente dirette contro norme di diritto, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieRisoluzione del contratto
RamiResponsabilità civile
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