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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24737/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria, sulla base delle movimentazioni bancarie del contribuente esercente attività di compravendita di oro usato, rettificava i redditi dichiarati per gli anni d'imposta 2008 e 2009. Contestava uno scostamento tra i prelievi in contanti dai conti correnti e gli acquisti di oro, che risultavano tutti pagati in contanti, mentre le rivendite avvenivano tramite bonifico verso l'unico cliente. In particolare, per il 2009 erano stati riscontrati acquisti per 947.909 euro e prelievi in contanti per 869.628 euro, imputando la differenza di 78.281 euro a risorse non dichiarate. La CTP respingeva il ricorso del contribuente, ma la CTR lo accoglieva ritenendo sufficienti le giustificazioni offerte, anche per la marginalità delle differenze e per la regolare tenuta della contabilità. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la gravità, precisione e concordanza della presunzione fondata sulle risultanze bancarie e avrebbe valorizzato una giustificazione incongrua, ossia l'asserita restituzione in contanti di un prestito del fratello; 2) violazione delle medesime norme per avere la CTR dato rilievo alla marginalità della differenza riscontrata; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe ritenuto che la differenza riguardasse i soli prelievi e non gli acquisti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse errato nel valutare le giustificazioni del contribuente e nel disconoscere la valenza presuntiva degli elementi bancari e dei dati acquisiti dall'amministrazione. Ha considerato incongrua e priva di riscontri la spiegazione del contribuente relativa alla restituzione di un prestito familiare in contanti. Ha inoltre precisato che la situazione non riguardava la deduzione di costi da maggior reddito accertato in base ai prelievi bancari, bensì l'ingiustificato squilibrio tra la provvista in contanti prelevata e gli acquisti effettivamente effettuati, con imputazione della differenza a risorse occultate. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le indagini bancarie costituiscono uno dei mezzi previsti per l'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento; le movimentazioni non giustificate possono fondare la pretesa impositiva secondo il meccanismo presuntivo richiamato dalla norma.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    La ricostruzione del reddito può essere basata su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando l'incompletezza, falsità o inesattezza della dichiarazione emerga anche dai dati raccolti mediante indagini bancarie.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973, n. 7

    Tra i dati e le notizie acquisibili dall'amministrazione rientrano le indagini bancarie, utilizzabili ai fini dell'accertamento fiscale.

Massime di principio

  • Le risultanze delle indagini bancarie possono legittimare la ricostruzione del reddito d'impresa quando, in presenza di elementi oggettivi e incontestati, emerga uno scostamento non spiegato tra le disponibilità finanziarie e i pagamenti effettivamente sostenuti per l'attività.
  • La presunzione posta a base dell'accertamento, sia essa qualificata come legale o semplice, può essere vinta dal contribuente solo mediante una prova contraria concreta, coerente e supportata da riscontri fattuali o logici; una giustificazione meramente assertiva o incongrua non è sufficiente.
  • La deduzione elaborata dalla giurisprudenza in tema di prelievi bancari e successiva imputazione di costi o ricavi non è automaticamente estensibile a ipotesi diverse, nelle quali l'accertamento riguarda lo squilibrio tra prelevamenti in contanti e acquisti documentati con fonte esterna dei pagamenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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