Cassazione Penale, Ordinanza n. 20117/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ritualmente presentata e ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla sua istanza volta a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione di due pene risultanti dal certificato del casellario, riferite a due sentenze della Corte d'appello di Roma divenute irrevocabili nel 2010 e nel 2011. Nei due ricorsi distinti sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando sia l'omessa pronuncia sulla richiesta sia la ritenuta sussistenza della recidiva. Successivamente, tuttavia, è intervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e autenticata dal difensore.
Norme richiamate
art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.
la rinuncia ritualmente proposta al ricorso determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e sottoscritta dal ricorrente con autenticazione del difensore, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- In caso di inammissibilità, il giudice può disporre anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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