Cassazione Penale, Ordinanza n. 08981/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in giudizio abbreviato dalla Corte d'appello alla pena di un anno di reclusione e 4.000 euro di multa per detenzione di marijuana ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riferibilità della detenzione della droga alla propria persona, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla esclusione della causa di non punibilità per destinazione della sostanza ad uso personale, sostenendo che la droga non fosse destinata allo spaccio o comunque a rilevanza penale. La Corte ha però ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, senza indicare specifici travisamenti delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, sulla riferibilità della detenzione della marijuana all'imputato, si risolvesse in una critica di merito non consentita in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale sulla disponibilità della sostanza in capo all'imputato, valorizzando il rinvenimento della marijuana in un forno nel giardino di sua proprietà, interamente recintato, e la presenza di tracce di droga su una bilancina di precisione nella cucina di casa. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una diversa lettura del compendio probatorio; la Corte ha richiamato la motivazione di merito sull'esclusione dell'uso personale, basata su quantità elevata della sostanza (533 grammi), principio attivo, ricavabilità di 2.516,8 dosi medie singole, modalità di occultamento, presenza della bilancina con tracce di marijuana, rapida deperibilità della sostanza e assenza di elementi indicativi della qualità di assuntore in capo all'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione di sostanza stupefacente in relazione alla condanna dell'imputato; la Corte non la interpreta nel merito, ma prende atto che la sentenza impugnata vi ha ricondotto la condotta contestata.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione evocata indirettamente come base del reato di detenzione di stupefacenti; nel testo è richiamata la causa di non punibilità/destinazione ad uso personale, che la Corte ritiene esclusa in fatto dalla motivazione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, se la sentenza impugnata ha già dato conto in modo puntuale e logicamente coerente delle ragioni poste a base della decisione.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: il ricorrente deve individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali o reali lacune argomentative, non limitarsi a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- Ai fini della configurabilità della detenzione illecita di stupefacente, è valorizzabile il complesso degli indici fattuali quali la collocazione della sostanza in un luogo nella disponibilità dell'imputato, la presenza di strumenti per il confezionamento/pesatura e ulteriori elementi sintomatici della disponibilità effettiva.
- La destinazione all'uso personale può essere esclusa sulla base di una valutazione complessiva di quantità, modalità di occultamento, presenza di strumenti di pesatura, compatibilità della sostanza con la suddivisione in dosi medie e mancanza di elementi che indichino l'assunzione personale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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