Cassazione Penale, Ordinanza n. 37080/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in appello per violazioni della disciplina sui rifiuti. Il ricorso per cassazione, proposto con atti separati ma identici, deduceva: 1) la violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152/2006 in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la qualificazione dei materiali trasportati e scaricati e la ricostruzione della condotta non sarebbero state correttamente apprezzate; 2) l'eccessività della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 3) l'illegittimità della confisca del mezzo. La Corte osserva che la sentenza d'appello aveva già qualificato i rifiuti del capo 1 come rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, comprendenti imballaggi di plastica, materiali da costruzione a base di gesso e imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, e aveva ritenuto che il reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 si consumi con la realizzazione di una discarica abusiva, a prescindere dall'immediato danno ambientale. Quanto alla confisca, la Corte rileva che il veicolo non apparteneva agli imputati ma a un terzo, con conseguente difetto di interesse a censurarla da parte dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché proponeva censure di fatto e riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello con argomenti giuridici corretti; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, essendo privo di adeguate argomentazioni di fatto e di diritto; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la confisca riguardava un veicolo di proprietà di soggetto diverso dagli imputati. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006
La Corte richiama la norma per ribadire, secondo quanto già affermato in appello, la rilevanza della qualificazione dei rifiuti trasportati e scaricati e che il reato di gestione illecita può consumarsi con la realizzazione della discarica abusiva, senza necessità di un danno ambientale immediato.
art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
Il reato si consuma con la realizzazione di una discarica abusiva, come accertato nel caso concreto.
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. richiede la verifica dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure di merito o di fatto già esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione giuridicamente corretta.
- Le doglianze sulla pena, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale devono essere sorrette da specifiche argomentazioni di fatto e di diritto; in difetto, il motivo è generico e quindi inammissibile.
- La censura sulla confisca è inammissibile per carenza di interesse quando il bene confiscato non appartiene al ricorrente ma a un terzo estraneo alla condanna.
- Nel procedimento per gestione illecita di rifiuti, la realizzazione di una discarica abusiva integra la consumazione del reato ai sensi dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, indipendentemente dall'immediata verificazione di un danno ambientale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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