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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50784/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato (e in parte riformato) le condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva (per tutti e quattro) e per bancarotta fraudolenta documentale (per Nesta Adriano) in relazione al fallimento della "Net Logistica Trasporti e Servizi Integrati s.r.l.". L'accusa era che gli imputati, in vari ruoli (amministratori di diritto e di fatto, soci), avrebbero sottratto beni e proventi della fallita mediante trasferimenti fittizi verso le società "Lion Logistica Trasporti s.r.l." e "Longitservice s.r.l.", utilizzando false denunce di smarrimento per ottenere la riemissione di documenti e intestazioni senza corrispettivo, e avrebbero così depauperato l'attivo fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati dai quattro imputati per vizi di genericità, mancata specificità e carenza di autosufficienza delle censure (es.: motivi aggiunti non specificati, mancata dimostrazione della decisività di prove non assunte, deduzioni volte a una rivalutazione del merito). La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione adeguata e coerente circa la distrazione dei beni (in particolare l'uso delle false denunce e la mancata corresponsione del prezzo per i trasferimenti), nonché che non fosse necessario provare un nesso causale diretto fra distrazioni e fallimento ai fini del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferito ai "motivi aggiunti": la Corte osserva che le doglianze relative a tali motivi devono essere specifiche; la mancata indicazione di quali questioni non siano state affrontate rende la censura generica e inammissibile.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Riguarda i vizi di motivazione impugnabili: la Corte distingue tra censure di legittimità ammissibili e deduzioni improprie che chiedono una rivalutazione del merito, dichiarando inammissibili le seconde.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse adeguata e che non fosse necessario rispondere analiticamente a tutte le deduzioni difensive quando esse sono logicamente incompatibili con la decisione.

  • art. 178 e art. 185 cod. proc. pen.

    Citate dalla difesa in tema di nomina del difensore d'ufficio e incompatibilità; la Corte di Cassazione conferma che l'incompatibilità deve essere effettiva, concreta e attuale per determinare nullità.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla qualificazione di amministratore di fatto: la Corte conferma che per riconoscere tale figura è necessario accertare il concreto esercizio dei poteri tipici, valutazione che è rimessa al giudice di merito e adeguatamente motivata.

  • art. 223 legge fallimentare

    Collegato all'ipotesi di bancarotta fraudolenta: la Corte ha confermato l'interpretazione che il depauperamento dell'impresa e l'uso delle risorse per fini estranei integrano il reato anche senza dimostrare un nesso causale diretto con il fallimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e indicare esattamente quale punto della motivazione si contesta; altrimenti sono dichiarate inammissibili.
  • La mera riproposizione di fatti o indizi per ottenere una rivalutazione integrale del merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare che le distrazioni abbiano causalmente determinato il fallimento: è sufficiente il depauperamento dell'impresa e la destinazione delle risorse a fini estranei.
  • La qualificazione di 'amministratore di fatto' richiede prova del concreto esercizio di poteri gestori; tuttavia la verifica spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione evidenti.
  • La revoca o la non escussione di testimoni ammessi può essere legittima se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la non decisività o la non utilità della testimonianza, anche per ragioni di ragionevole durata del processo.
  • La nullità per incompatibilità del difensore è rilevante solo se il conflitto di interessi è effettivo, concreto e attuale, ossia quando rende impossibile tesi difensive logicamente conciliabili tra coimputati.
  • Le deduzioni circa l'uso, da parte dei giudici, di dichiarazioni rese in altri procedimenti richiedono che il ricorrente alleghi e renda disponibili i relativi atti/documenti per verificarne l'effettiva utilizzazione; altrimenti la censura è inammissibile.

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