Cassazione Penale, Sentenza n. 12010/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Marino impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta fraudolenta impropria con operazioni dolose e bancarotta impropria aggravata per omissione di pagamenti (capo B). Denuncia vizio di violazione di legge e travisamento della prova per contraddittorietà e carenza di motivazione circa l'elemento psicologico: sostiene di essere stato mero prestanome/amministratore formale, incapace e ignorante in materia contabile, che svolgeva solo mansioni tecniche e non aveva consapevolezza dei disegni illeciti dell'amministratore di fatto (Francesco Barbarino). Chiede che la responsabilità non sia riconducibile alla sua sfera soggettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso, nel suo complesso, infondato e rigetta le censure nei termini sostanziali; tuttavia rileva che il reato contestato al capo A) si è estinto per prescrizione (termine maturato il 20/09/2024) e annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A). Per il resto (capo B.) la sentenza viene confermata e si dispone il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al capo B). In sintesi: annullamento senza rinvio per prescrizione del capo A), rigetto del ricorso nel resto, rinvio per la determinazione della pena/responsabilità residua sul capo B).
Norme richiamate
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Rilevata l'aggravante prevista dalla norma in relazione alla bancarotta impropria per omessi versamenti, considerata operativa nel capo B) e motivo per cui il termine di prescrizione non è maturato per quelle condotte.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato quale fondamento del divieto per la Corte di Cassazione di rinnovare una rivalutazione in fatto delle prove; la Suprema Corte può verificare solo la correttezza formale della trasposizione delle risultanze probatorie, non reinterpretarle nel merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai limiti con cui il ricorrente ha formulato i motivi di cassazione (limiti procedurali nella articolazione dei motivi).
Menzi ono alla relazione peritale ex art. 33 come elemento probatorio acquisito nel processo, valutato dai giudici di merito nella ricostruzione delle responsabilità gestionali.
Richiamato nella parte in cui la Corte afferma che non sussistono elementi tali da permettere, in modo immediato e manifestamente evidente, la dichiarazione di insussistenza o irrilevanza penale del fatto.
Massime di principio
- Il vizio di 'travisamento della prova' è sussistente solo in ipotesi precise (omissione di prova decisiva, uso di prova basata su errata ricostruzione del "significante", o uso di prova non acquisita): la Cassazione non può rinnovare la valutazione di merito delle prove richiedendo solo una diversa lettura degli stessi elementi.
- Nel rapporto tra amministratore di diritto (formale) e amministratore di fatto, per configurare il concorso nel reato di bancarotta è sufficiente la 'generica consapevolezza' che l'amministratore di fatto compia condotte elencate dalla norma; non è necessario che l'amministratore formale conosca ogni singolo episodio delittuoso.
- La prescrizione estingue il reato anche se il ricorso alla Cassazione non è stato dichiarato inammissibile; la Corte deve rilevare d'ufficio l'eventuale estinzione per prescrizione quando emergano i termini maturati.
- La Cassazione può annullare senza rinvio per materia estinta (es. prescrizione) e comunque rinviare ad altra sezione del giudice d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo alle fattispecie sopravvissute.
- Le argomentazioni difensive che propongono una mera alternativa interpretativa delle stesse prove non superano il divieto di revisione del merito in sede di legittimità: occorre dimostrare errori di diritto o palesi illogicità/contraddizioni della motivazione, non semplici valutazioni diverse.
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