Cassazione Civile, Ordinanza n. 36462/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente assicurativo)
La controversia
La controversia nasce dalla variazione del tasso premi INAIL applicata all'impresa con atto del 31 dicembre 2014, da cui era derivato un debito aziendale di euro 53.997. L'impresa aveva proposto opposizione sostenendo che la propria denuncia iniziale di attività fosse stata correttamente formulata, poiché il termine "camion" avrebbe dovuto ricomprendere anche gli autoarticolati. La corte territoriale aveva invece ritenuto che la denuncia fosse stata reticente e incompleta, perché non evidenziava in modo specifico il rischio connesso alla presenza dei rimorchi negli autoarticolati, con conseguente decorrenza retroattiva della variazione e applicazione delle sanzioni. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 1124 del 1965 e dell'art. 16 del d.m. 12 dicembre 2000, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente escluso che la dicitura "camion" comprendesse gli autoarticolati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo mirava in realtà a una rivalutazione del merito sulla fedeltà della dichiarazione resa dall'impresa, profilo non consentito in sede di legittimità; ha inoltre aggiunto che la censura era comunque infondata perché, a prescindere dalla questione terminologica, la denuncia aziendale risultava incompleta, non essendo stata indicata la specificità del rischio legata alla presenza dei rimorchi negli autoarticolati. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 1124 del 1965
richiamato come norma asseritamente violata; la Corte non ne ricava un principio diverso, ma reputa la doglianza inammissibile perché diretta a contestare accertamenti di fatto e comunque infondata per l'incompletezza della denuncia aziendale
art. 16 d.m. 12/12/2000
richiamato come norma asseritamente violata; la Corte osserva che la censura non supera il dato dell'accertata incompletezza della dichiarazione resa dall'impresa
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
prevede, in caso di esito sfavorevole del ricorso, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in aggiunta nei casi previsti dal comma 1 quater
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.
- La correttezza terminologica della denuncia dell'attività non esclude l'irrilevanza della censura quando l'accertamento di merito abbia comunque rilevato l'incompletezza della descrizione del rischio assicurato.
- In materia di variazione del tasso premi assicurativo, la denuncia iniziale deve rappresentare compiutamente la specificità dell'attività e dei rischi connessi; l'omissione di elementi essenziali legittima gli effetti conseguenti alla denuncia incompleta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
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