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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16758/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non risultano nel testo ulteriori statuizioni sul merito della condanna, se non il mancato superamento della decisione di appello quanto alla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15/05/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unica doglianza riguardava la recidiva contestata e riconosciuta: si contestava, in sostanza, la correttezza della sua applicazione e valutazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la decisione di merito era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché il giudizio di merito sulla recidiva non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • recidiva

    La recidiva contestata e riconosciuta è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito e non sindacabile in cassazione quando la motivazione sia sufficiente, non illogica e frutto di adeguato esame delle difese.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla recidiva è inammissibile quando la sentenza impugnata dia conto, in modo sufficiente e non illogico, delle ragioni del riconoscimento e delle deduzioni difensive.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito se la decisione impugnata è sorretta da motivazione adeguata e immune da evidenti vizi logici.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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