Cassazione Civile, Ordinanza n. 08464/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un provvedimento del Prefetto che, a seguito di un decreto penale di condanna divenuto definitivo per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada, ha revocato la patente di guida ai sensi dell'art. 224 cod. strada. Il destinatario del provvedimento ha proposto opposizione, respinta in primo grado, e poi appello, anch'esso rigettato dal Tribunale di Forlì. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 224, comma 2, cod. strada, sostenendo che il primo provvedimento di revoca era stato adottato tardivamente, oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione della cancelleria penale; il Tribunale avrebbe erroneamente considerato l'atto impugnato come mera conferma di un precedente provvedimento del 2013, senza valorizzarne l'illegittimità per tardività; (2) violazione dell'art. 2 l. 241/1990, assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la tardività del provvedimento amministrativo, sia per il superamento del termine generale di 90 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, sia perché la revoca era intervenuta a distanza di oltre tre anni dal passaggio in giudicato del decreto penale. L'Amministrazione si è costituita senza proporre controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto contro il diverso provvedimento del 18 luglio 2013, non oggetto dell'impugnazione decisa nel giudizio di merito, e quindi le eventuali censure avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente con autonomo atto di opposizione. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che la revoca della patente ex art. 224 cod. strada è sanzione amministrativa accessoria per la quale la legge non prevede un termine speciale di irrogazione e che, in base alla giurisprudenza consolidata, si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 689/1981, nella specie rispettato. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 2 l. 241/1990 ai procedimenti sanzionatori amministrativi, regolati in via speciale dalla l. 689/1981. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'Amministrazione, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, cod. strada
Norma penale richiamata come reato presupposto della revoca amministrativa della patente.
Prevede la revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria conseguente alla condanna per determinati reati; la Corte ribadisce che per tale revoca non è previsto un termine speciale di irrogazione.
art. 224, comma 2, cod. strada
Invocato dal ricorrente per sostenere la tardività del provvedimento; la Corte non accoglie la censura, ritenendo inammissibile il primo motivo perché riferito a un diverso atto del 2013.
La Corte ribadisce che la disciplina generale sul termine di conclusione del procedimento amministrativo non si applica alle sanzioni amministrative, che sono regolate dalla l. 689/1981.
Costituisce il termine generale di prescrizione quinquennale applicabile alle sanzioni amministrative accessorie, compresa la revoca della patente; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.
È qualificata come sistema organico e compiuto che disciplina il procedimento sanzionatorio amministrativo, con esclusione dell'applicazione del termine generale di cui all'art. 2 l. 241/1990.
Massime di principio
- La revoca della patente di guida disposta come sanzione amministrativa accessoria a seguito di condanna per determinati reati non è soggetta a un termine speciale di adozione, ma al termine generale di prescrizione quinquennale previsto per le sanzioni amministrative.
- La disciplina generale sul termine di conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2 l. 241/1990 non si applica ai procedimenti sanzionatori amministrativi, che sono regolati dalla legge n. 689 del 1981 come sistema speciale e organico.
- Chi intenda contestare un primo provvedimento amministrativo autonomo deve impugnarlo tempestivamente; non può dedurne l'illegittimità in occasione dell'impugnazione di un successivo atto diverso e autonomo.
- Nel giudizio di legittimità la censura per violazione di legge deve colpire l'atto effettivamente oggetto di decisione e non un diverso provvedimento rimasto estraneo al thema decidendum.
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