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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01333/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza del Tribunale di La Spezia, emessa il 5 giugno 2025 in funzione di giudice dell'esecuzione. La censura non viene esaminata nel merito perché la Corte rileva d'ufficio un vizio processuale assorbente: dopo la legge n. 103 del 2017, l'imputato, e quindi anche il condannato, non può proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato/condannato, in violazione delle forme prescritte dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come interpretati alla luce della legge n. 103 del 2017 e della giurisprudenza di legittimità richiamata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione personale dell'imputato è esclusa per il ricorso per cassazione, che richiede la sottoscrizione del difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2017, l'imputato o condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione di un difensore abilitato integra una causa di inammissibilità immediata del ricorso, rilevabile de plano.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio formale imputabile alla parte, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento alla Cassa delle ammende.
  • Il controllo della Corte può arrestarsi a profili di ammissibilità senza esame dei motivi di merito quando difetta una valida proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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