Cassazione Penale, Ordinanza n. 01333/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza del Tribunale di La Spezia, emessa il 5 giugno 2025 in funzione di giudice dell'esecuzione. La censura non viene esaminata nel merito perché la Corte rileva d'ufficio un vizio processuale assorbente: dopo la legge n. 103 del 2017, l'imputato, e quindi anche il condannato, non può proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato/condannato, in violazione delle forme prescritte dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come interpretati alla luce della legge n. 103 del 2017 e della giurisprudenza di legittimità richiamata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero.
Norme richiamate
L'impugnazione personale dell'imputato è esclusa per il ricorso per cassazione, che richiede la sottoscrizione del difensore abilitato.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, l'imputato o condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione di un difensore abilitato integra una causa di inammissibilità immediata del ricorso, rilevabile de plano.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio formale imputabile alla parte, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento alla Cassa delle ammende.
- Il controllo della Corte può arrestarsi a profili di ammissibilità senza esame dei motivi di merito quando difetta una valida proposizione dell'impugnazione.
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